Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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vigore aiuti illeciti. Anche in questo caso l’ente erogatore dovrà statuire mediante decisione qualora non intenda recuperare l’aiuto concesso e il tribunale competente dovrà pronunciarsi su questo punto nell’ambito del ricorso presentato dall’autorità di sorveglianza.
L’autorità di sorveglianza non può impugnare gli eventuali contratti di diritto pubblico o atti materiali dell’Assemblea federale o del Consiglio federale, perché in questo caso non ne ha diritto (cfr. art. 37 cpv. 4 AP-LSaS). Sono però ammessi i ricorsi da parte di terzi (v. commento all’art. 82 AP-LTF). Sia il Consiglio federale che l’Assemblea federale dovranno fare a meno di concedere aiuti in queste forme visto il divieto previsto, rispettivamente, dall’articolo 3 dei Protocolli sugli aiuti di Stato e dall’articolo 13 dell’Accordo sull’energia elettrica. In caso contrario, la Svizzera rischia di incorrere in una procedura di composizione delle controversie in merito alla compatibilità degli aiuti così concessi con i trattati internazionali in questione. Nella pratica, tuttavia, queste costellazioni sono difficilmente concepibili140.
Capitolo 4: Procedure speciali in caso di violazione dell’obbligo d’annuncio o di comunicazione
Sezione 1: Principi
Art. 27 Apertura di procedure speciali
Le procedure speciali vertono sulla violazione dell’obbligo di comunicazione. A seguito di queste violazioni, l’autorità non ha la possibilità di presentare ricorso e di
140 Cfr. tuttavia gli esempi nella nota 121.