Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Per evitare procedure inutili, tuttavia, è anche possibile che l’autorità di sorveglianza aspetti finché sia chiaro se il regime di aiuti è lecito o meno.
Se dopo la procedura speciale conclude che un regime di aiuti è illecito o se ha già espresso un parere negativo al riguardo, l’autorità deve seguire la procedura di cui all’articolo 31 AP-LSaS. A partire da questo momento deve continuare a impugnare gli aiuti d’esecuzione basati su questo regime per impedire che ne siano concessi di nuovi.
Nelle procedure di ricorso contro gli aiuti d’esecuzione, il tribunale può anche rivedere il regime di aiuti (controllo concreto delle norme). Spetterà al tribunale competente decidere in base al diritto procedurale applicabile se il procedimento giudiziario debba essere sospeso finché l’autorità di sorveglianza abbia completato l’esame del regime di aiuti.
Art. 30 Esame nel quadro di una procedura speciale
Dopo l’annuncio a posteriori, l’esame nell’ambito della procedura speciale è fondamentalmente uguale a quello ordinario. Il capoverso 1 rimanda quindi all’articolo 11 (conferma dell’annuncio) e alla sezione 2 del capitolo 3 (esami) dell’AP-LSaS. Si applicano le disposizioni procedurali del capitolo 9 del presente avamprogetto.
L’autorità di sorveglianza conferma all’ente erogatore il ricevimento dell’annuncio a posteriori o, se necessario, chiede maggiori informazioni. Conclude l’esame nell’ambito della procedura speciale con un parere che ha l’effetto giuridico di cui all’articolo 18 AP-LSaS.
Può avviare procedure speciali relative agli aiuti dell’Assemblea federale o del Consiglio federale, ma solo fino all’emanazione del parere. Non può interporre ricorso (v. commento all’art. 36 cpv. 2 AP-LSaS). Secondo l’articolo 36 e seguenti AP-LSaS, l’autorità di sorveglianza può e deve impugnare gli aiuti d’esecuzione concessi da un’altra unità amministrativa federale o cantonale sulla base dei regimi di aiuti dell’Assemblea federale o del Consiglio federale.
Sezione 3: Procedura per l’eliminazione di aiuti illeciti e per il loro recupero
Art. 31 Procedura in caso di aiuti individuali giudicati illeciti
L’autorità non può revocare le decisioni ufficiali né gli atti giuridici o materiali degli enti erogatori. Lo può fare solo il beneficiario o il tribunale competente. Affinché possa essere avviata una procedura corrispondente, nel caso degli aiuti d’esecuzione o degli aiuti ad hoc sotto forma di decisioni ufficiali, l’autorità esorta l’erogatore a revocare la decisione giudicata illecita entro un termine ragionevole e ad esigere dal beneficiario la restituzione di qualsiasi aiuto già ottenuto. Se l’ente erogatore accetta il parere e le richieste dell’autorità, può riconsiderare la sua decisione originaria o emanarne una nuova che sia in linea con le richieste dell’autorità. Deve comunque esigere il rimborso degli aiuti già concessi (cpv. 2). Il beneficiario, a sua volta, può impugnare questa nuova decisione davanti al tribunale competente alle condizioni previste dal diritto procedurale applicabile.
Se tuttavia l’ente erogatore non accetta il parere né le richieste dell’autorità di sorveglianza, deve statuire mediante decisione. Questa decisione può essere impugnata dall’autorità dinanzi al tribunale competente.