Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Se in una procedura speciale l’autorità conclude che l’aiuto in esame è illecito, deve anche provvedere al suo recupero. A tal fine non deve soltanto chiedere la revoca dell’aiuto nell’ambito dell’apposita procedura, ma anche il recupero degli eventuali

163 benefici già concessi (cfr. art. 31 cpv. 2 e 32 cpv. 1 AP-LSaS), compresi gli interessi . Se accetta la richieste dell’autorità, l’ente erogatore dovrà provvedere al recupero degli aiuti concessi. Se non lo fa perché non accetta le richieste dell’autorità, quest’ultima dovrà interporre ricorso. Se al termine della procedura di ricorso l’illiceità dell’aiuto è confermata, l’ente erogatore dovrà esigerne la restituzione.

Infine, se il beneficiario dell’aiuto si rifiuta di dare di seguito alla sentenza o a un ordine di recupero, l’ente erogatore può e deve adire le consuete vie d’esecuzione164.

Il concetto di restituzione va quindi inteso in senso lato. Se l’aiuto illecito consiste nella rinuncia a un credito, la restituzione significa che l’erogatore deve recuperare il credito. Devono essere recuperati anche gli altri benefici economici (concessi p. es. sotto forma di garanzia) che costituiscono l’aiuto illecito. Gli interessi maturano solitamente per tutto il periodo che va dalla data in cui l’aiuto illecito è stato messo a disposizione del beneficiario fino all’effettiva restituzione165.

Riserva della tutela del legittimo affidamento

È tuttavia fatto salvo il diritto dei beneficiari di fare affidamento sulla buona fede degli organi statali, derivato dall’articolo 9 Cost. Secondo la giurisprudenza pertinente, i beneficiari possono contestare il rimborso degli aiuti illeciti invocando l’articolo 9 Cost., soprattutto se potevano fare affidamento sulla loro legittimità166. In questo caso la restituzione non sarebbe dovuta. Nella giurisprudenza dell’UE, tuttavia, la tutela del legittimo affidamento è applicata molto raramente.

Il principio della buona fede (art. 5 cpv. 3 e art. 9 Cost.) si basa su quattro presupposti:

1. Base di fiducia: costituiscono una potenziale base di fiducia gli atti ufficiali che si riferiscono a una questione specifica riguardante il soggetto interessato e che provengono da un’autorità che è responsabile dell’atto in questione o che l’interessato ha sufficienti motivi di credere tale.

2. Legittimo affidamento: il beneficiario che intende far valere il principio del legittimo affidamento deve avere validi motivi per fare affidamento su queste basi. La fiducia è giustificata se il comportamento dell’ente erogatore si riferisce a una questione specifica. Un parere generico non basta. Nel valutare la base di fiducia, il beneficiario deve esercitare la dovuta diligenza. Non deve per forza disporre delle conoscenze e capacità di un giurista;

3. Atto di fiducia: il beneficiario deve aver preso decisioni sfavorevoli che non può più revocare;

163 Cfr. i commenti all’art. 4 cpv. 3 lett. b in combinato disposto con le disposizioni sugli aiuti di Stato previste dai trattati internazionali al n. 2.2.5.

164 Cfr. per la Confederazione art. 40 PA.

165 Cfr. art. 14 par. 2 del regolamento (UE) 2015/1589.

166 Cfr. DTF 148 II 233 consid. 5.5.1.