Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Il termine di prescrizione assoluto per il diritto al recupero degli aiuti d’esecuzione e ad hoc è di dieci anni. Ciò corrisponde al periodo di prescrizione nell’UE169. Non è previsto un termine di prescrizione relativo, in quanto l’autorità di sorveglianza deve già agire entro i termini delle procedure speciali. Entro 30 giorni dal momento in cui viene a conoscenza di un aiuto di Stato non annunciato, deve ad esempio richiedere un annuncio a posteriori (cfr. art. 29 AP-LSaS). Sono fatti salvi gli eventuali termini di prescrizione cantonali più lunghi, il che significa che in questi casi il termine inizia a decorrere solo dopo la scadenza del termine cantonale più lungo.
Tuttavia, questa disposizione non è applicabile ai regimi di aiuti, perché la concessione definitiva avviene attraverso gli aiuti d’esecuzione. Solo allora può sorgere un diritto di ricorso (v. commento all’art. 44 AP-LSaS).
L’ente erogatore non ha soltanto un diritto, ma ha l’obbligo di recuperare l’aiuto concesso. Deve quindi provvedere al rispetto del diritto sostanziale e ristabilire una situazione giuridica corretta, recuperando gli aiuti concessi illecitamente. Nel contempo, la Confederazione deve avvalersi degli altri strumenti di sorveglianza di cui dispone per garantire che l’ente erogatore adempia quest’obbligo. Il recupero va inteso in senso lato e comprende anche le eventuali richieste successive se l’aiuto è consistito, ad esempio, nella cancellazione di un debito o di un’imposta (v. commento all’art. 41 AP-LSaS).
Se l’aiuto di Stato è anche un aiuto finanziario o un’indennità, dal momento in cui sorge il diritto al recupero iniziano a decorrere anche i termini di prescrizione della LSu. La loro scadenza potrebbe impedire il recupero dell’aiuto. Tuttavia, visti i tempi d’intervento nella procedura speciale, l’ente erogatore dovrebbe poter recuperare il suo aiuto entro il termine di prescrizione relativo di tre anni previsto dalla LSu. Inoltre, dato che il diritto alla restituzione di aiuti finanziari o indennità si prescrive dal momento in cui l’autorità ne ha avuto conoscenza (art. 32 cpv. 2 LSu), anche questo termine di prescrizione non dovrebbe ostacolare il recupero dell’aiuto concesso. Si può quindi supporre che i termini di prescrizione previsti dalla LSu non impediranno di recuperare gli aiuti anzitempo.
Cpv. 2
Se il diritto di recupero è caduto in prescrizione, l’ente erogatore non può più esigere alcuna restituzione dal beneficiario. L’autorità di sorveglianza, dal canto suo, non può più impugnare gli aiuti illeciti con gli strumenti ordinari. Dato che l’aiuto è già stato concesso e i termini del ricorso ordinario sono scaduti, non può avviare né una procedura d’esame né una procedura di ricorso. Inoltre, l’avamprogetto stabilisce espressamente che l’autorità non può più avviare nemmeno la procedura speciale di cui al capitolo 4 AP-LSaS, che a rigor di logica comprende anche i ricorsi diretti entro 30 giorni dal momento in cui l’autorità viene a conoscenza dell’aiuto previsto (art. 35 AP-LSaS). Nel caso dei regimi di aiuti esistenti, l’autorità continuerà tuttavia a procedere secondo l’articolo 44 e seguenti dell’avamprogetto di legge.
Il periodo di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui l’aiuto viene concesso. Gli aiuti d’esecuzione e gli aiuti ad hoc sotto forma di decisioni sono considerati con-
169 Cfr. art. 17 par. 1 del regolamento (UE) 2015/1589.