Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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cessi non appena la decisione passa in giudicato per il beneficiario e può essere eseguita. Gli atti materiali sono di norma concessi immediatamente e, nel caso dei contratti di diritto pubblico, il momento della concessione dipende dalla struttura specifica del contratto, ma solitamente si può fare riferimento al momento della sua conclusione. Nel caso degli aiuti ad hoc sotto forma di atti normativi, è determinante la data di entrata in vigore dell’atto. Non importa se i versamenti vengono effettuati in un momento successivo.
Art. 43 Interruzione della prescrizione
A differenza dell’UE, il termine di prescrizione non viene interrotto a seguito dell’adozione di una qualsivoglia misura170, ma – nell’interesse di una maggiore certezza del diritto – è limitato a due azioni fondamentali da parte dell’autorità di sorveglianza: l’avvio di un esame approfondito e la presentazione di un ricorso. L’interruzione è rilevante per le procedure speciali di cui al capitolo 4 AP-LSaS perché il termine di prescrizione inizia a decorre solo nel momento della concessione dell’aiuto. Per dare all’autorità di sorveglianza il maggior tempo possibile per un esame approfondito, il termine di prescrizione sarà sospeso già dall’avvio dell’esame approfondito. A seconda delle circostanze ci vorrebbe troppo tempo fino alla presentazione del ricorso per poter sospendere la prescrizione in tempi utili. L’effetto della sospensione è disciplinato al capoverso 2. Il periodo di prescrizione ricomincia a decorrere da capo. Ciò corrisponde alla normativa del Codice delle obbligazioni171 (cfr. art. 137 CO). Per il calcolo del termine di prescrizione possono quindi essere applicate per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni. Se il termine di prescrizione è interrotto da un ricorso, il nuovo termine inizierà a decorrere soltanto con la chiusura definitiva della procedura di ricorso corrispondente. Ciò corrisponde anche all’attuale situazione giuridica nell’ambito del Codice delle obbligazioni.172
Il termine di prescrizione non si applica ai regimi di aiuti non comunicati. A dieci anni dalla loro entrata in vigore sono considerati aiuti esistenti (cfr. art. 44 cpv. 1 lett. b AP-LSaS)173.
170 Cfr. art. 17 par. 2 del regolamento (UE) 2015/1589.
171 RS 220
172 Cfr. art. 138 CO nonché DTF 147 III 419.
173 Cfr. art. 17 par. 3 del regolamento (UE) 2015/1589.