Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Art. 40 Diritto procedurale applicabile

In via di principio le procedure di ricorso relative all’applicazione della legge sono rette dal diritto procedurale applicabile. La presente legge prevede solo alcune disposizioni speciali, in particolare per quanto riguarda gli oggetti d’impugnazione ammissibili, il diritto e il dovere dell’autorità di sorveglianza di presentare ricorso e il suo termine di ricorso. Per i ricorsi contro le decisioni e gli atti normativi della Confederazione, la procedura è quindi disciplinata dalle disposizioni generali dell’organizzazione giudiziaria federale (in particolare PA, LTAF, LTF), mentre per le decisioni e gli atti normativi cantonali si applica il diritto procedurale cantonale vigente.

Il diritto procedurale applicabile definisce, in particolare, gli oggetti d’impugnazione ammissibili per i ricorsi di terzi (cfr. in particolare art. 82 lett. bbisAP-LTF e art. 31a AP-LTAF). Anche la legittimazione dei terzi a ricorrere contro gli aiuti di Stato è basata sul diritto procedurale applicabile: secondo l’articolo 89 capoverso 1 LTF, ha diritto di interporre ricorso chi è particolarmente toccato dalla decisione o dall’atto normativo impugnati e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica degli stessi. Le circostanze in cui questi requisiti sono soddisfatti nel caso di un concorrente di cui all’articolo 21 AP-LSaS sono generalmente basate sulla giurisprudenza del Tribunale federale, anche se in futuro dovranno essere considerate anche le norme sugli aiuti di Stato previste dai trattati internazionali e la corrispondente prassi dell’UE. È necessaria una relazione particolarmente stretta e degna di protezione tra il concorrente e l’oggetto della controversia, ossia l’aiuto impugnato. Questa stretta relazione deve risultare dalle norme giuridiche pertinenti. Tra i concorrenti può esserci un interesse degno di protezione se sono posti in una relazione reciproca particolarmente stretta da disposizioni di politica economica o di altro tipo. Un operatore economico può anche essere legittimato al ricorso se può dimostrare che determinati suoi concorrenti sono trattati in modo privilegiato. Non è tuttavia sufficiente l’interesse generale alla corretta applicazione delle prescrizioni valevoli per tutti158.

Con il diritto in materia di aiuti di Stato recepito dai trattati internazionali di cui all’articolo 1 capoverso 2 AP-LSaS nonché attraverso la relativa procedura di sorveglianza è probabile che sussista un quadro giuridico che giustifichi in sostanza una particolare vicinanza degna di protezione. Sotto questo profilo, il diritto sugli aiuti di Stato è paragonabile al diritto in materia di cartelli159. La legge sugli aiuti di Stato serve pertanto a tutelare la concorrenza e, in particolare, a prevenire gli effetti dannosi di questi aiuti. La concorrenza risulta falsata dagli effetti degli aiuti se questi sono suscettibili di migliorare la competitività del beneficiario nei confronti dei suoi concorrenti. La legge sugli aiuti di Stato mira anche a creare pari condizioni per tutti. Un concorrente che partecipa alle procedure dell’autorità di sorveglianza o alle successive procedure di ricorso non agisce soltanto nel proprio interesse «egoistico», ma anche a favore di una concorrenza efficace. È discutibile se ci saranno situazioni in cui un operatore economico possa sostenere che uno dei suoi concorrenti è privilegiato ai sensi della suddetta

158 Cfr. DTF 142 II 80 consid. 1.4.2; 139 II 328 consid. 3.4 f.; cfr. anche DTF 147 II 144 consid. 4.5.

159 Cfr. DTF 139 II 328, consid. 3.4 segg.