Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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giurisprudenza perché percepisce aiuti illeciti (e quindi distorsivi della concorrenza), dato che nella pratica questa casistica è difficilmente riscontrabile160.

Nell’esaminare se nei singoli casi i suddetti requisiti sono soddisfatti, le autorità preposte all’applicazione della legge dovranno tenere conto non soltanto della giurisprudenza del Tribunale federale ma – visto l’impegno della Svizzera di istituire un sistema di sorveglianza equivalente a quello dell’UE – anche della pertinente giurisprudenza comunitaria161. In generale, nell’applicare la LSaS le autorità giudiziarie elvetiche dovranno pertanto considerare anche la giurisprudenza pertinente della CGUE nella misura in cui ciò consenta di rispettare l’impegno della Svizzera di istituire un sistema di sorveglianza equivalente a quello dell’UE.

Si applicano inoltre le disposizioni procedurali generali sui motivi di ricorso (per i motivi di ricorso contro gli atti normativi federali davanti al TAF si veda il nuovo articolo 37b AP-LTAF e il n. 2.2.8.2), i requisiti formali, il diritto di essere ascoltati, i tribunali inferiori ammissibili, gli eventuali limiti del valore litigioso e il diritto ai nova, relativo in particolare al momento in cui possono essere presentati nuovi fatti.

Per quanto riguarda i possibili motivi di ricorso che l’autorità di sorveglianza può addurre, va ricordato che – a norma dell’articolo 4 lettere b, d ed e – il suo compito è garantire che non siano concessi aiuti illeciti. Il suo diritto di ricorso, disciplinato esplicitamente nella presente legge, serve a garantire l’applicazione uniforme e corretta del diritto federale (in particolare della LSaS) nonché la liceità degli aiuti162. Nelle procedure di ricorso contro enti erogatori cantonali, quindi, l’autorità di sorveglianza non può contestare una violazione del diritto cantonale (p. es. nell’ambito dei sussidi). D’altra parte, gli eventuali beneficiari e i terzi legittimati a ricorrere possono addurre qualsiasi motivo di ricorso consentito dalla legge procedurale applicabile. Possono anche impugnare le norme sugli aiuti di Stato previste dai trattati internazionali. La denuncia di inopportunità, ad esempio, è probabilmente ammissibile soltanto in pochi regolamenti procedurali.

Capitolo 6: Recupero

Art. 41 Modalità di restituzione

Cpv. 1

Di norma, nelle procedure di ricorso ordinarie non è necessaria una restituzione a causa dell’effetto sospensivo del ricorso. La questione della restituzione si pone soprattutto nelle procedure speciali in caso di violazione dell’obbligo d’annuncio o di comunicazione (cfr. cap. 4 AP-LSaS). A questo riguardo va notato che il divieto d’esecuzione non si applica agli enti cantonali. La restituzione è necessaria se l’aiuto è già stato concesso e versato prima che l’autorità di sorveglianza ne sia venuta a conoscenza o che abbia potuto impugnarlo. Nel presente contesto il recupero è fondamentale per evitare che un vantaggio concesso possa falsare la concorrenza.

160 Cfr. René Wiederkehr/Stefan Eggenschwiler, Die allgemeine Beschwerdebefugnis Dritter, Berna 2025, n. 129 segg. sulla scarsa rilevanza pratica di questa prassi.

161 Cfr. p. es. la sentenza C-224/23 P CGE del 5 settembre 2024.

162 Cfr. DTF 148 II 369, consid. 3.3.7.