Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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PA)155. Oltre all’effetto sospensivo, l’AP-LSaS disciplina anche l’efficacia delle decisioni e degli atti normativi. Per garantire che l’aiuto non venga concesso durante il termine di ricorso né durante l’intero procedimento corrispondente, l’avamprogetto definisce esplicitamente il momento in cui l’aiuto diventa effettivo. Un aiuto può diventarlo in tre momenti diversi, vale a dire:

– se il termine di ricorso scade inutilizzato; o

– con il passaggio in giudicato di una decisione su ricorso; o

– con la revoca dell’effetto sospensivo del ricorso.

Quest’ultima costellazione garantisce che l’ente erogatore o il tribunale competente mantenga la possibilità di decidere in merito a un’eventuale revoca dell’effetto sospensivo in conformità al diritto procedurale applicabile. A livello federale ciò è disciplinato dall’articolo 55 PA. Tuttavia, il ritiro può essere giustificato solo in casi eccezionali. Esiste un notevole interesse pubblico al differimento dell’efficacia, ossia a evitare la concessione di aiuti illeciti e quindi a tutelare la concorrenza. Questo aspetto dovrà essere preso in considerazione nella ponderazione degli interessi, nell’ambito della quale le ragioni di un’immediata esecutività dovranno essere altrettanto convincenti156. Nel caso degli atti normativi, l’autorità competente dovrà anche tenere conto dell’effetto astratto generale o dell’obbligatorietà generale, che possono cozzare con l’effetto sospensivo157. Per tutelare la concorrenza, l’autorità di sorveglianza è di regola tenuta a intervenire anche contro una decisione provvisoria che revoca l’effetto sospensivo.

Le disposizioni sull’efficacia degli aiuti nell’AP-LSaS, in quanto lex specialis, prevale su altre disposizioni di legge che revocano espressamente l’effetto sospensivo in caso di decisioni formali o atti normativi che concedono aiuti. Se dopo l’entrata in vigore della LSaS una nuova legge dovesse disciplinare l’effetto sospensivo in uno dei settori interessati, il rapporto con questo articolo andrà chiarito in modo esplicito. In qualità di legge speciale, la LSaS prevale limitatamente agli aiuti di Stato.

Nel caso dei contratti di diritto pubblico con clausole di concessione di aiuti, l’autorità può procedere ai sensi dell’articolo 26 AP-LSaS e, se necessario, chiedere all’ente erogatore o al tribunale competente le misure cautelari necessarie per impedire la concessione prematura degli aiuti. Per gli aiuti sotto forma di atti materiali non è necessario disciplinare l’effetto sospensivo perché vengono attuati immediatamente. In questo caso l’autorità di sorveglianza dovrà anche procedere secondo la procedura di decisione e può, secondo il diritto procedurale applicabile, esigere misure cautelari.

155 Cfr. Benjamin Märkli, Die aufschiebende Wirkung im öffentlichen Recht des Bundes und der Kantone, Diss., 2022, pag. 490 segg.

156 Cfr. sulla ponderazione degli interessi: DTF 110 V 40 consid. 5.

157 Cfr. p. es. le sentenze 2P.263/2001 del 5 novembre 2001 consid. 2b.bb; 2C_774/2014; 2C_813/2014; 2C_815/2014; 2C_816/2014 e Kaspar Plüss, Aufschiebende Wirkung im Verfahren der abstrakten Normenkontrolle, ZBl 115/2014, pagg. 414–419.