Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Capitolo 7: Esame costante dei regimi di aiuti esistenti
I regimi di aiuti esistenti vengono esaminati costantemente dall’autorità competente. Il sistema dell’esame costante garantisce che i regimi di aiuti già valutati da un tribunale o dall’autorità – unitamente a quelli che l’autorità non ha potuto valutare per svariati motivi – possano essere riesaminati nuovamente (o per la prima volta) in un momento successivo. L’esame costante consente di monitorare ininterrottamente i regimi di aiuti esistenti.
Art. 44 Regimi di aiuti esistenti
Cpv. 1
L’avamprogetto prevede quattro categorie di regimi di aiuti esistenti. Questi si differenziano per il modo in cui diventano regimi di aiuti esistenti. Le conseguenze giuridiche della qualifica di regime di aiuto esistente sono le stesse per tutte e quattro le categorie: si applicano gli articoli 45–47 dell’AP-LSaS. Non è (più) possibile alcuna procedura speciale (cpv. 2).
La prima categoria di regimi di aiuti esistenti (lett. a) consiste nei regimi che sono stati giudicati leciti in una decisione su ricorso o, se non è stato presentato ricorso, in un