Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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parere dell’autorità di sorveglianza. Questi regimi diventano regimi di aiuti esistenti non appena entrano in vigore. La lettera a comprende anche i regimi di aiuti che sono stati esaminati dall’autorità nel quadro di una procedura speciale e giudicati leciti. Non appena l’autorità esprime il suo parere favorevole nel quadro di una procedura speciale, questi regimi di aiuti diventano regimi esistenti retroattivamente, cioè dalla loro entrata in vigore. La lettera a consente all’autorità di sorveglianza di esaminare costantemente i regimi di aiuti già giudicati leciti e di reagire prontamente in caso di modifiche (cfr. anche lett. c).
Secondo la lettera b, i regimi di aiuti non comunicati costituiscono la seconda categoria di regimi di aiuti esistenti. Questi regimi di aiuti sono soggetti a un limite temporale di dieci anni dalla loro entrata in vigore finché non saranno considerati regimi di aiuto esistenti. Fino a questo momento è possibile avviare una procedura speciale contro un tale regime di aiuti ai sensi degli articoli 27 e seguenti AP-LSaS perché emanato in violazione dell’obbligo di comunicazione (art. 24 AP-LSaS). Un regime di aiuti che non è stato comunicato diventa quindi un regime di aiuti esistente dopo dieci anni (lett. b) o dopo il completamento della procedura speciale con parere favorevole (lett. a). La lettera b è la controparte dell’articolo 42 e statuisce che il diritto di recupero decade dieci anni dopo la concessione dell’aiuto e che l’autorità di sorveglianza non può più avviare una procedura speciale nei confronti degli aiuti individuali (non comunicati). Poiché l’emanazione di un regime di aiuti non conferisce ancora un vantaggio pecuniario, non è possibile disporre alcun recupero. Non vi è quindi un diritto al recupero che possa decadere, motivo per cui i regimi di aiuti non comunicati non sono coperti dall’articolo 42 dell’avamprogetto di legge. Sono invece soggetti a un esame costante da parte dell’autorità di sorveglianza dopo un periodo di 10 anni.
La terza categoria di regimi di aiuti comprende le disposizioni contenute in atti normativi che non costituivano un regime di aiuti al momento della loro entrata in vigore, ma che lo sono diventate (lett. c) a seguito di un cambiamento delle circostanze obiettive o delle disposizioni previste dai trattati internazionali in questione. Di conseguenza, tali disposizioni non presentavano i requisiti di un aiuto al momento della loro entrata in vigore e non sono state oggetto di un esame da parte dell’autorità di sorveglianza. A seconda della costellazione, sarebbe possibile che da un certo momento un’entità sostenuta soddisfi i requisiti di «azienda» o di «attività economica lucrativa» e che venga pertanto classificata come beneficiaria. Le modifiche al diritto sostanziale in materia di aiuti di Stato derivano da emendamenti ai trattati internazionali di cui all’articolo 1 capoverso 2 dell’avamprogetto, che possono verificarsi in particolare anche nell’ambito di un recepimento dinamico del diritto (cfr. anche n. 2.2.5.8). Un regime di aiuti già esaminato che divenisse illecito a seguito di una modifica delle norme sugli aiuti di Stato dei trattati internazionali sarebbe coperto dalla lettera a.
A norma della lettera d, infine, anche i regimi di aiuti emanati prima dell’entrata in vigore della legge saranno considerati regimi di aiuti esistenti. Nei loro confronti l’autorità di sorveglianza non può avviare una procedura ordinaria né tanto meno speciale e non è neppure legittimata a impugnarli. L’unica possibilità è rivederli nell’ambito dell’esame costante.
Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della LSaS, l’autorità di sorveglianza dovrà elaborare dapprima una panoramica dei regimi di aiuto esistenti, valutandone la liceità