Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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(cfr. art. 56 cpv. 2 AP-LSaS e n. 2.2.5.5). È soltanto allora che potrà iniziare ad esaminarli costantemente ai sensi dell’articolo 46 e seguenti AP-LSaS.
Cpv. 2
L’autorità di sorveglianza non può avviare una procedura speciale contro di regimi di aiuti esistenti. Benché questo riguardi tutti i regimi di aiuti esistenti, quelli di cui al capoverso 1 lettera b richiedono una disposizione esplicita. Nei casi di cui alle lettere a, c e d non è stato violato alcun obbligo d’annuncio o comunicazione.
Ciò significa che l’autorità potrà avviare procedure speciali contro regimi di aiuti non comunicati soltanto per un periodo di dieci anni. Questo corrisponde sostanzialmente alla situazione giuridica applicabile agli aiuti individuali (cfr. art. 42 cpv. 2 AP-LSaS). Un regime di aiuti non annunciato e rimasto in vigore per dieci anni diventa automaticamente un regime di aiuti esistente. Da questo momento sarà però soggetto all’esame costante di cui al capitolo 7.
Art. 45 Modifica dei regimi di aiuti esistenti
Un regime di aiuti esistente che viene modificato in modo significativo è considerato un nuovo progetto d’aiuto174. L’articolo 6 capoverso 3 AP-LSaS specifica quelli che sono i requisiti di una modifica significativa. In questo caso la modifica è soggetta alla procedura ordinaria. Ciò significa che l’ente erogatore è tenuto ad annunciarla secondo l’articolo 6, dopodiché l’autorità di sorveglianza avvierà un esame semplice. La modifica dell’aiuto sarà anche soggetta all’obbligo di comunicazione, il che consentirà all’autorità di sorveglianza di interporre ricorso, se necessario.
Art. 46 Esame costante
Cpv. 1
Dopo l’esame ordinario e un’eventuale procedura di ricorso, l’autorità di sorveglianza verifica costantemente se i regimi di aiuti esistenti sono compatibili con le norme sugli aiuti di Stato previste dai trattati internazionali.
Affinché l’autorità possa sottoporre i regimi di aiuti esistenti a un esame costante, l’articolo 22 AP-LSaS dispone che gli enti erogatori e i beneficiari le forniscano tutte le informazioni necessarie.
Cpv. 2
Nell’ambito dell’esame costante l’autorità di sorveglianza può anche concentrarsi su singoli settori economici. Può farlo se diversi regimi di un determinato settore suscitano dubbi sulla loro liceità175. Questo strumento è quindi un caso particolare di esame costante, nell’ambito del quale l’autorità esamina sistematicamente un settore avvalendosi dei mezzi di cui dispone (cfr. art. 22 LSaS). Questa possibilità può rivelarsi utile se le vengono presentate numerose denunce riguardanti un singolo settore economico o se le circostanze di fatto o le disposizioni in materia di aiuti di Stato previste dai trattati internazionali sono modificate in modo significativo in uno specifico settore.
174 Cfr. art. 4 del regolamento (CE) n. 794/2004 relativo alla procedura di notifica semplificata per determinate modifiche di aiuti esistenti.
175 Cfr. art. 25 par. 1 del regolamento (UE) 2015/1589.