Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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I dettagli di questa disposizione sono ancora oggetto di una valutazione e saranno precisati in sede di consultazione, eventualmente in base ai pareri presentati.

Art. 47 Esame dei regimi di aiuti esistenti

Cpv. 1

Nell’avamprogetto la prima fase dell’esame costante non è disciplinata in dettaglio. L’autorità deve disporre di un certo margine di manovra. La procedura non deve corrispondere all’esame semplice di cui all’articolo 14. L’autorità può quindi organizzarla a sua discrezione e a seconda delle circostanze. Se nell’ambito dell’esame costante l’autorità di sorveglianza ha motivo di ritenere che un regime di aiuti esistente sia illecito, ne deve informare l’ente erogatore che l’ha emanato. Nel contempo gli propone di modificarlo o di revocarlo.

Cpv. 2 e 3

L’ente erogatore deve prendere in considerazione le proposte dell’autorità. Successivamente è tenuto a informarla di ogni modifica effettuata o della revoca del regime di aiuti. Se adegua il regime in base alle proposte dell’autorità o se lo revoca, l’esame è considerato concluso perché l’obiettivo di ristabilire una situazione giuridica corretta è stato raggiunto. Se l’autorità ritiene che il regime di aiuti sia rimasto illecito anche dopo le modifiche apportatevi o se l’erogatore rifiuta di revocarlo pur sapendo che secondo l’autorità questa è l’unica opzione possibile, l’autorità di sorveglianza avvierà l’esame approfondito di cui all’articolo 16 AP-LSaS.

L’autorità conclude l’esame approfondito di un regime di aiuti esistente con un parere. Se giunge alla conclusione che il regime sia rimasto illecito, impugna i futuri aiuti d’esecuzione basati su di esso (cfr. art. 48 cpv. 1 AP-LSaS).

Art. 48 Procedura in caso di regimi di aiuti esistenti giudicati illeciti

La procedura per i regimi di aiuti esistenti giudicati illeciti corrisponde a quella per i regimi di aiuti giudicati illeciti nel quadro di una procedura speciale (cfr. art. 33 AP- LSaS).

Tuttavia, nel caso di un regime di aiuti esistente, l’autorità può interporre ricorso contro un aiuto d’esecuzione basato su di esso solo dopo aver pubblicato il suo parere in cui considera illecito il regime di aiuti in questione.

Al termine dell’esame l’erogatore che ha emanato il regime è tenuto a informare tutti i potenziali enti erogatori che potrebbero concedere aiuti d’esecuzione in base a tale regime del parere dell’autorità e del loro futuro obbligo di comunicare tutti i futuri aiuti d’esecuzione (v. commento all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 24 cpv. 1 lett. d AP-LSaS). Questo nuovo obbligo di comunicazione consentirà all’autorità di impugnare qualsiasi nuovo aiuto d’esecuzione basato sul regime illecito.

A differenza della procedura speciale, l’autorità non può però impugnare gli aiuti d’esecuzione concessi prima della pubblicazione di un parere negativo. A suo tempo non vigeva alcun obbligo di comunicazione, per cui non poteva essere avviata una procedura speciale. L’autorità può intervenire solo nei confronti dei futuri aiuti d’esecuzione basati su regimi esistenti illeciti (pro futuro).