Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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E, infine, va effettuata una distinzione con gli aiuti cantonali. Secondo l’articolo 31a AP-LTAF sono impugnabili soltanto gli aiuti della Confederazione. L’autorità di sorveglianza deve impugnare gli aiuti di enti erogatori cantonali secondo il diritto procedurale cantonale e pertanto secondo le vie legali cantonali. Ciò corrisponde alla consueta impostazione delle vie legali, tutela l’autonomia dei Cantoni e consente loro di esaminare ed eventualmente correggere la propria prassi.

Art. 33

L’ampliamento degli oggetti di ricorso comporta anche un’integrazione per quanto riguarda le autorità inferiori dell’articolo 33 LTAF. Poiché non si tratta soltanto di decisioni del Consiglio federale, ma anche di ordinanze, ossia di atti normativi, l’avamprogetto integra la vigente lettera b190 e prevede un nuovo capoverso 2. Questo secondo capoverso stabilisce espressamente che il ricorso è ammissibile contro ordinanze delle autorità inferiori di cui al capoverso 1, ossia in particolare del Consiglio federale. Si tratta di un’eccezione ai sensi dell’articolo 189 capoverso 4 Cost.

Con il capoverso 2 lettera b si assicura inoltre che possa essere interposto ricorso da terzi anche contro i singoli atti e le ordinanze dell’Assemblea federale con i quali vengono concessi aiuti. Fanno eccezione le leggi federali e le modifiche della Costituzione (cfr. anche art. 82 lett. bbisAP-LTF nonché art. 4 cpv. 3 e 4 dei Protocolli sugli aiuti di Stato e art. 14 cpv. 3 e 4 dell’Accordo sull’energia elettrica).

Art. 37 cpv. 2

L’AP-LSaS prevede anche la possibilità di impugnare gli aiuti dell’Assemblea federale. Si tratta di un’eccezione giuridica secondo l’articolo 189 capoverso 4 Cost. Fanno eccezione le modifiche della Costituzione e le leggi federali (cfr. anche gli art. 31a e 33 cpv. 2 AP-LTAF).

Alle procedure di ricorso contro singoli atti vanno applicate per analogia le disposizioni relative alle decisioni, in quanto sono sostanzialmente simili alle decisioni e sussiste una necessità analoga di assicurare la tutela giuridica. Questo significa in particolare l’applicazione analoga dell’articolo 47 e seguenti PA. Per quanto riguarda il motivo di ricorso dell’inadeguatezza fatto valere secondo l’articolo 49 lettera c PA, i tribunali dovranno tener conto del fatto che si tratta di un atto dell’Assemblea federale e procedere con cautela nella misura in cui si tratta di decisioni politiche e sulla base di considerazioni sulla separazione dei poteri191. Il termine di ricorso per l’impugnazione di singoli atti è pertanto calcolato per analogia con l’articolo 50 PA. Al posto della notifica della decisione in questo caso sarà tuttavia determinante la pubblicazione del singolo atto. L’Assemblea federale, in applicazione dell’articolo 2 lettere f e h della legge del 18 giugno 2004192 sulle pubblicazioni ufficiali (LPubb) dovrà pubblicare i decreti federali che concedono aiuti. Secondo queste disposizioni, i decreti federali vengono già oggi pubblicati se sottostanno a referendum o se lo decide l’Assemblea federale (cfr. art. 2 lett. f e h LPubb). Se un decreto federale che concede un

190 La formulazione esatta della lettera va coordinata con la revisione parziale della LTF (cfr. procedura di consultazione 2024/36 del 6 dicembre 2024).

191 Cfr. p. es. in relazione ad atti del Consiglio federale DTF 147 IV 439 consid. 3.3.1; 130 I

26 consid. 2.2; 129 II 193 consid. 5.1; sentenza A-6086/2010 del 16 giugno 2011 consid. 6.1.

192 RS 170.512