Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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capoverso 1 Cost. per regolamentare la procedura di concessione degli aiuti di Stato e sorvegliare gli aiuti cantonali, devono essere soddisfatte le seguenti due condizioni:
In primo luogo, le disposizioni della LSaS devono rimanere entro l’ambito della sorveglianza degli aiuti di Stato che la Confederazione potrebbe prevedere anche autonomamente (vale a dire non in attuazione di un impegno internazionale). Questo vale in particolare per le possibili ingerenze nell’autonomia cantonale in materia di organizzazione o procedure. Questa condizione è soddisfatta con l’AP-LSaS. L’autorità di sorveglianza della Confederazione, ad esempio, non decide in maniera giuridicamente vincolante sulla liceità degli aiuti (cantonali), ma è previsto un parere non vincolante connesso con un diritto di ricorso e per gli aiuti dei Cantoni non si applica alcun divieto d’esecuzione (v. anche n. 2.2.6.2 e il commento all’art. 8 AP-LSaS al n. 2.2.7).
In secondo luogo, la sorveglianza degli aiuti deve contribuire a impedire la discriminazione di fornitori esterni al Cantone e a eliminare limitazioni cantonali eccessive agli scambi economici intercantonali. Questo contributo agli obiettivi di cui all’articolo 95 capoverso 2 primo periodo Cost. deve avere la stessa entità del contributo che fornirebbero una regolamentazione e una sorveglianza degli aiuti cantonali emanate sulla base di questa competenza federale o quantomeno non deve essere notevolmente inferiore.
Contributo fornito dalla sorveglianza degli aiuti di Stato per la creazione di uno spazio economico svizzero non discriminante ai sensi dell’articolo 95 capoverso 2 primo periodo Cost.
La regolamentazione degli aiuti di Stato concordata nel quadro del diritto internazionale tra la Svizzera e l’UE non serve in primo luogo a creare uno spazio economico svizzero non discriminante, ma a garantire pari condizioni di concorrenza tra le imprese delle Parti contraenti nei settori che rientrano nel campo d’applicazione dei rispettivi accordi (v. n. 2.2.5.1). Di conseguenza, i Protocolli sugli aiuti di Stato, l’Accordo sull’energia elettrica e l’AP-LSaS che li attua prevedono soltanto aiuti di Stato che incidono sul commercio tra la Svizzera e l’UE. Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia europea, di cui la Svizzera nel quadro del Protocollo istituzionale si impegna a tener conto (v. n. 2.1.6.3.1), questa condizione può tuttavia essere soddisfatta anche quando gli aiuti di Stato vengono concessi esclusivamente a imprese che operano in Svizzera. Questi aiuti, infatti, ostacolano alle imprese dell’UE l’accesso al mercato interno svizzero200. Di conseguenza, anche gli effetti degli aiuti di Stato sulla concorrenza nel mercato interno della Svizzera possono essere oggetto della sorveglianza secondo la LSaS se gli aiuti vengono concessi a imprese per attività che rientrano nel campo d’applicazione degli accordi. Proteggendo i fornitori dell’UE dalle distorsioni della concorrenza legate agli aiuti di Stato vengono protetti anche i fornitori interni già attivi sul mercato o che intendono accedervi. Mentre nel caso di una regolamentazione autonoma degli aiuti cantonali secondo l’articolo 95 capoverso 2 primo periodo Cost. l’effetto protettivo può essere esteso a fornitori dall’estero sulla
200 Sentenza della CGUE del 24 luglio 2003, Altmark Trans, C-280/00, ECLI:EU:C:2003:415, n. marg. 77 segg.; sentenza della CGUE dell’8 maggio 2013, Libert e a., cause riunite C‑197/11 e C‑203/11, ECLI:EU:C:2013:288, n. marg. 78 segg.; sentenza della CGUE del 21 dicembre 2016, Vervloet e a., C-76/15, ECLI:EU:C:2016:975, n. marg. 104.