Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Competenza federale intersettoriale per la regolamentazione degli aiuti dei Cantoni199
Il vantaggio di basare la LSaS su una competenza federale intersettoriale consiste nel fatto che tale competenza potrebbe essere utilizzata anche nel caso di un recepimento delle disposizioni in materia di aiuti di Stato in altri accordi sul mercato interno con l’UE.
Secondo l’articolo 95 capoverso 2 primo periodo Cost. la Confederazione deve provvedere alla creazione di uno spazio economico svizzero non discriminante (mercato interno). Sulla base di questo articolo, la Confederazione può limitare gli aiuti concessi dai Cantoni che ostacolano l’accesso al mercato dei fornitori esterni che non beneficiano di aiuti, ossia quando gli aiuti impediscono oppure ostacolano notevolmente l’avvio delle attività economiche dei fornitori esterni. Una corrispondente regolamentazione dovrebbe tuttavia limitarsi allo stretto necessario e lasciare ai Cantoni un sufficiente margine di manovra per lo svolgimento dei loro compiti. Non sarebbe quindi possibile vietare in linea di massima nel diritto nazionale gli aiuti di Stato disciplinando in maniera dettagliata le eccezioni e le possibilità di giustificazione, come nell’UE. Sul piano procedurale, le ingerenze nell’autonomia organizzativa e procedurale dei Cantoni sarebbero ammesse soltanto se fossero indispensabili per assicurare nei Cantoni l’applicazione corretta e uniforme del diritto federale sugli aiuti di Stato (di minore portata rispetto a quello dell’UE).
Dato il suo tenore («spazio economico svizzero»), l’articolo 95 capoverso 2 primo periodo Cost. può essere considerato soltanto per regolamentare gli aiuti di Stato che comportano una discriminazione o un’eccessiva distorsione della concorrenza nel mercato interno svizzero. Basandosi sulle sue competenze nell’ambito degli affari esteri (art. 54 cpv. 1 e 101 cpv. 1 Cost.), la Confederazione può tuttavia estendere autonomamente questa protezione contro la discriminazione e le eccessive distorsioni della concorrenza anche ai fornitori stranieri.
Portata della competenza per l’emanazione della LSaS
Il diritto materiale in materia di aiuti di Stato è direttamente applicabile tramite i Protocolli sugli aiuti di Stato e l’Accordo sull’energia elettrica. Non è necessaria un’attuazione nel diritto nazionale e pertanto la LSaS non contiene disposizioni materiali (v. anche n. 2.2.5 e il commento al cap. 1 al n. 2.2.7). La mancanza della competenza della Confederazione secondo l’articolo 95 capoverso 2 primo periodo Cost. di emanare un diritto materiale sugli aiuti di Stato di questa portata valido per i Cantoni non arreca pertanto alcun pregiudizio.
Affinché la Confederazione possa basarsi nella LSaS sull’articolo 95 capoverso 2 primo periodo in combinato disposto con l’articolo 54 capoverso 1 e l’articolo 101
199 Per una descrizione dettagliata cfr. Ufficio federale di giustizia, Gutachten zu einer Bundeskompetenz zu einer sektorenübergreifenden Regulierung von Beihilfen, Berna 28 marzo 2023, www.seco.admin.ch > Situazione economica e politica economica > Politica economica > Concorrenza > Stato e concorrenza > Aiuti di Stato.