Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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abusi, ciò presuppone che le persone siano registrate presso l’ufficio regionale di collocamento (URC) e si mettano a disposizione di quest’ultimo. La disposizione si applica sia ai lavoratori dipendenti che a quelli indipendenti.

Anche la cessazione involontaria del rapporto di lavoro dopo i primi dodici mesi di soggiorno di cui al vigente articolo 6 paragrafo 6 dell’allegato I all’ALC è stata codificata dall’articolo 61a capoverso 4 LStrI. La direttiva 2004/38/CE prevede ora che la qualità di lavoratore è mantenuta, se in caso di cessazione involontaria dell’attività lucrativa i cittadini degli Stati membri dell’UE si mettono a disposizione del servizio pubblico di collocamento (SPC). Anche in questo caso ciò vale sia per lavoratori dipendenti che per quelli indipendenti. In caso di cessazione involontaria del rapporto di lavoro dopo un’attività lucrativa superiore a 12 mesi, la qualità di lavoratore permane pertanto in linea di massima a tempo indeterminato a condizione che l’interessato si metta a disposizione dell’ufficio del lavoro competente.

Inoltre, nella dichiarazione comune numero 3 la Svizzera ha concordato con l’UE la garanzia che, nel singolo caso e applicando lo stesso requisito ai propri cittadini, lo Stato ospitante può tenere conto del fatto che una persona in cerca di lavoro collabora a tutti gli effetti in buona fede con il competente ufficio al fine trovare nuovamente un impiego nel mercato del lavoro. L’obiettivo di tale collaborazione è che la persona in cerca di lavoro trovi un impiego entro un termine ragionevole (per l’attuazione nel diritto interno di questa disposizione cfr. art. 61a cpv. 2 AP–LStrI). In caso contrario l’interessato perde la qualità di lavoratore e il diritto di soggiorno che ne deriva. In tal modo si evita anche la riscossione abusiva di prestazioni statali.

Garanzia della procedura di notifica nell’ambito del diritto incondizionato di soggiorno fino a tre mesi

L’ALC vigente non contiene disposizioni specifiche per soggiorni fino a tre mesi, tranne nell’articolo 5 paragrafo 3 ALC in combinato disposto con l’articolo 23 dell’allegato I all’ALC, che prevede il diritto di ingresso e di soggiorno di al massimo tre mesi per i destinatari di servizi242. Secondo gli articoli 6 paragrafo 2 e 7 paragrafo 2 dell’allegato I all’ALC i lavoratori e i frontalieri che esercitano un’attività lucrativa dipendente per un massimo di tre mesi non hanno bisogno di un permesso di soggiorno. Le condizioni per il soggiorno non superiore a tre mesi dei cittadini degli Stati membri dell’UE sono attualmente rette soprattutto dal diritto interno, in particolare dalla LStrI e dalle pertinenti ordinanze (in particolare l’ordinanza del 24 ottobre 2007243 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa [OASA] e l’ordinanza del 22 maggio 2002244 sulla libera circolazione delle persone [OLCP]). L’articolo 10 LStrI, secondo cui per un soggiorno di tre mesi al massimo senza attività lucrativa lo straniero non necessita di un permesso, non istituisce un diritto immediato al soggiorno245. Il protocollo di modifica dell’ALC in combinazione con l’articolo 6 paragrafo 1 della direttiva 2004/38/CE introduce invece il diritto di soggiorno per un periodo non superiore a tre mesi. I cittadini degli Stati membri dell’UE devono

242 DTF 149 I 248, consid. 6.2.

243 RS 142.201

244 RS 142.203

245 DTF 149 I 248, consid. 6.3