Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 216Fedlex · Rapporto esplicativo
domestica registrata devono essere durati almeno tre anni, di cui tuttavia solo un anno in Svizzera. L’ALC vigente non prevede invece un siffatto disciplinamento e si applicano le disposizioni della LStrI, che stabiliscono anch’esse che il matrimonio deve durare almeno tre anni, ma, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale246, questi tre anni devono essere stati interamente trascorsi in Svizzera (art. 50 cpv. 1 lett. a LStrI).
Deroga riguardante l’acquisto di immobili
Le deroga vigente riguardante l’acquisto di immobili (art. 25 allegato I dell’ALC vigente) è ora prevista, senza modifiche materiali, dall’articolo 7f della parte principale dell’ALC (cfr. il commento all’art. 1 n. 6 del protocollo di modifica, concernente l’art. 7f dell’ALC [acquisto di immobili], n. 2.3.6.2.2).
Protocollo aggiuntivo sui titoli di soggiorno di lunga durata (permessi di domicilio)
Secondo il mandato negoziale del Consiglio federale, la Svizzera era disposta ad accordare, senza differenze di trattamento e dopo un periodo di residenza di almeno cinque anni, titoli di soggiorno di lunga durata a tutti i cittadini dell’UE, a condizione che siano soddisfatti i criteri di integrazione previsti dalla LStrI. Tale obbligo è stato fissato reciprocamente in un protocollo aggiuntivo all’ALC, che sancisce esplicitamente che i permessi di soggiorno di lunga durata non rientrano nel campo d’applicazione dell’ALC (cfr. il commento al protocollo aggiuntivo nel n. 2.3.6.3).
Partecipazione a EURES
La rete europea dei servizi pubblici per l'impiego (EURES) ha lo scopo di facilitare la mobilità dei lavoratori all'interno degli Stati membri dell'UE e dell'AELS. Grazie alla partecipazione della Svizzera a EURES, anche i lavoratori svizzeri possono accedere alle offerte di lavoro pubblicate da EURES. Finora la partecipazione della Svizzera a EURES era prevista dall’articolo 11 dell’allegato I dell’ALC. La collaborazione era disciplinata da un accordo bilaterale con la Commissione europea. Ora la Svizzera applica il diritto UE in materia. Secondo l’art. 1 dell’allegato al protocollo istituzionale relativo all’applicazione dell’art. 13 di questo protocollo, la Svizzera si impegna a versare un contributo finanziario a EURES. Il meccanismo definito all’articolo 13 del protocollo istituzionale è descritto più dettagliatamente al punto 2.3.9.1.1. Le parti hanno inoltre concordato una dichiarazione comune sui posti vacanti (cfr. spiegazioni al punto 2.3.6.2.6). La presente dichiarazione comune garantisce il rispetto della legislazione nazionale relativa all'introduzione dell’obbligo di annuncio dei posti di vacanti ai fini dell'attuazione dell'articolo 121a della Costituzione federale.
246 Sentenza 2C_634/2023 del 13 gennaio 2025 consid. 4.1.