Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Deroga riguardante l’espulsione penale
Anche in riferimento all’espulsione penale è stata concordata una deroga importante secondo cui la Svizzera non deve recepire le disposizioni della direttiva 2004/38/CE riguardanti l’allontanamento che prevedano obblighi maggiori rispetto all’ALC vigente. Ciò permette alla Svizzera di salvaguardare le disposizioni costituzionali sull’espulsione penale. Restano in vigore invariate le disposizioni di legge vigenti riguardanti l’espulsione penale (cfr. art. 66a segg. del Codice penale238[CP] e art. 49a segg. del Codice penale militare del 13 giugno 1927239[CPM]) applicabili ai cittadini stranieri che hanno commesso un reato.
Deroga riguardante la carta d’identità biometrica
Questa deroga permette di prorogare i termini previsti dal regolamento (UE) 2019/1157240 per l’introduzione della carta d’identità biometrica. Dopo l’entrata in vigore del protocollo di modifica dell’ALC, la Svizzera avrà un anno di tempo per introdurla. Inoltre, tutte le carte d’identità svizzere senza supporto di memorizzazione rilasciate prima di tale data saranno valide nell’UE fino alla loro data di scadenza (al massimo 10 anni).
Garanzia della fine del soggiorno di persone che hanno svolto un’attività lucrativa
Secondo l’ALC vigente, i cittadini di una parte contraente che si trovano in uno stato di disoccupazione involontaria dopo la fine di un rapporto di lavoro durato meno di un anno hanno il diritto di rimanere sul territorio dell’altra parte contraente per cercare un impiego e di soggiornarvi per un periodo ragionevole fino a sei mesi, che consenta loro di informarsi in merito alle offerte di lavoro corrispondenti alle loro qualifiche professionali e di prendere, all’occorrenza, le misure necessarie per essere assunti (art. 2 par. 1 dell’allegato I all’ALC). Durante questo periodo non sono tuttavia considerati lavoratori, bensì persone senza attività lucrativa che possono quindi essere escluse dall’aiuto sociale (art. 2 par. 1 ultimo periodo dell’allegato I all’ALC). Questa possibilità di esclusione dall’aiuto sociale è stata codificata nel diritto interno (cfr. art. 61a cpv. 1–3 della legge federale del 16 dicembre 2005241 sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI]). Il protocollo di modifica dell’ALC in combinazione con l’articolo 7 paragrafo 3 lettera c della direttiva 2004/38/CE stabilisce invece che i cittadini degli Stati membri dell’UE mantengono la qualità di lavoratori se si trovano involontariamente in stato di disoccupazione dopo aver svolto un’attività lucrativa per un periodo inferiore a 12 mesi. L’AP–LStrI fissa un termine di sei mesi (cfr. art. 61a cpv. 1 AP–LStrI) durante il quale i cittadini degli Stati membri dell’UE mantengono la qualità di lavoratori e hanno quindi anche diritto all’aiuto sociale. Per prevenire eventuali
238 RS 311.0
239 RS 321.0
240 Regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione, nella versione di cui all’allegato I sezione 2 del protocollo di modifica dell’ALC.
241 RS 142.20