Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Protezione dei salari

Con l’aggiornamento dell’ALC vengono recepite anche le direttive dell’UE sul distacco dei lavoratori. Il recepimento del diritto dell’UE in materia di distacco comprende la direttiva 96/71/CE247 e la direttiva 2014/67/UE248.

Le eccezioni al recepimento dinamico del diritto hanno permesso di salvaguardare le peculiarità svizzere. Tra queste, il termine di notifica preliminare per le aziende estere che distaccano dipendenti in Svizzera o per i prestatori di servizi indipendenti che svolgono lavori in Svizzera, la determinazione autonoma della densità dei controlli, l’obbligo di depositare una cauzione in caso di recidiva (che costituisce un’eccezione in relazione alla direttiva 2014/67/UE) e l’obbligo per i prestatori di servizi transfrontalieri indipendenti di presentare i documenti come misura per contrastare il fenomeno dell’indipendenza fittizia. Se il diritto dell’UE sul distacco dei lavoratori dovesse cambiare, queste eccezioni non saranno soggette al recepimento dinamico e rimarrano quindi applicabili.

Inoltre, sono stati garantiti due principi: «parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo» e sistema di esecuzione duale della Svizzera. La Svizzera continua quindi ad applicare il principio della «parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo». Ciò significa che le aziende distaccanti devono rispettare le regole retributive applicabili in Svizzera per tutti i lavoratori distaccati. Il sistema di esecuzione duale delle misure collaterali prevede il controllo delle condizioni salariali e lavorative ad opera delle parti sociali (commissioni paritetiche) e dei Cantoni. Le parti sociali possono inoltre continuare ad applicare, in maniera proporzionata e non discriminatoria, le loro sanzioni previste nei contratti collettivi di lavoro. La Svizzera e l’UE hanno concordato che va tenuto conto di questi due principi al momento dell’integrazione degli atti giuridici dell’UE nell’ordinamento giuridico svizzero.

Con la clausola di non regressione è stato concordato che eventuali adeguamenti futuri o nuovi sviluppi del diritto dell’UE sul distacco dei lavoratori che peggiorerebbero in modo significativo, per quanto riguarda le condizioni lavorative e salariali, il livello di protezione concordato dalla Svizzera con l’UE nell’ALC modificato al momento dell’entrata in vigore del protocollo di modifica non dovranno essere integrati nell’ALC. La clausola di non regressione garantisce quindi il livello svizzero di protezione salariale da eventuali passi indietro legati al recepimento dinamico del diritto; per dirla in altri termini, rappresenta un’eccezione al recepimento dinamico del diritto.

La dichiarazione comune sulla partecipazione della Svizzera alle attività dell’Autorità europea del lavoro consente infine alla Svizzera di continuare a partecipare al consiglio di amministrazione dell’Autorità europea del lavoro (ELA). In un secondo momento la Svizzera sarà libera di prendere in considerazione un maggiore coinvolgimento, vale a dire la conclusione di un accordo di ulteriore cooperazione con l’ELA.

247 Direttiva 96/71/CE, nella versione secondo l’allegato I sezione 2 del protocollo di modifica dell’ALC

248 Direttiva 2014/67/UE, nella versione secondo l’allegato I sezione 2 del protocollo di modifica dell’ALC