Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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unicamente essere in possesso di un documento d’identità o di un passaporto in corso di validità, senza che debbano essere soddisfatte altre condizioni o formalità. I diritti dei cittadini dell’UE nel caso di un soggiorno non superiore a tre mesi saranno pertanto più estesi rispetto a quanto previsto dall’ALC vigente.

In tale contesto la Svizzera ha potuto negoziare un’ulteriore garanzia importante. La dichiarazione comune sulla notifica delle assunzioni e la dichiarazione unilaterale della Svizzera sulle misure da adottare nei confronti dei lavoratori indipendenti nell’ambito della procedura di notifica dei soggiorni di breve durata per motivi di lavoro permettono alla Svizzera di preservare la procedura di notifica vigente dei soggiorni di breve durata fino a tre mesi per motivi di lavoro e di estendere l’obbligo di notifica ai lavoratori indipendenti. (cfr. n. 2.3.6.2.6).

Concretizzazione della clausola di salvaguardia

La Svizzera è riuscita a negoziare con l’UE una concretizzazione della clausola di salvaguardia (art. 14 paragrafo 2 ALC vigente). In futuro essa potrà avviare autonomamente la procedura di attivazione della clausola di salvaguardia se l’applicazione dell’ALC dovesse comportare gravi difficoltà di ordine economico o sociale. Se all’interno del Comitato misto (CM) non si raggiunge un consenso, la Svizzera può adire il tribunale arbitrale senza che sia necessaria l’approvazione da parte dell’UE. Il tribunale arbitrale decide unicamente in merito al sussistere di gravi difficoltà di ordine economico. In caso affermativo, la Svizzera può adottare autonomamente misure protettive appropriate. Se le misure creano uno squilibrio tra le parti contraenti, l’UE può decidere da parte sua, nel campo d’applicazione dell’ALC, misure di riequilibrio adeguate. La Svizzera può decidere di adottare misure protettive adeguate a porre rimedio alle difficoltà da essa costatate anche nel caso in cui il tribunale arbitrale neghi che vi siano gravi difficoltà di ordine economico. In tal caso deve però prendere in considerazione che l’UE avvii da parte sua una procedura di composizione delle controversie a causa della violazione dell’ALC e adotti misure di riequilibrio proporzionate in uno degli accordi sul mercato interno (fatta salva la parte agraria dell’accordo sul commercio di prodotti agricoli; cfr. le spiegazioni relative alla clausola di salvaguardia e all’attuazione interna secondo l’articolo 21b AP–LStrI).

Studenti

Secondo le nuove disposizioni, per quanto riguarda le tasse d’iscrizione alle università e alle scuole universitarie professionali finanziate in maggioranza da fondi pubblici, la Svizzera si impegna a trattare gli studenti cittadini dell’UE che vengono a studiare in Svizzera allo stesso modo degli studenti svizzeri; al contempo, per quanto riguarda le tasse universitarie gli studenti svizzeri nell’UE saranno trattati come gli studenti dell’UE. Il principio generale di non discriminazione di cui all’articolo 2 ALC si applica esplicitamente anche a eventuali meccanismi specifici di sostegno pubblico per le tasse universitarie. L’ammissione e l’aiuto per il mantenimento (borse di studio) rimangono invece espressamente esclusi dal campo d’applicazione dell’Accordo e quindi dal principio generale di non discriminazione. L’attuale sistema di ammissione alle scuole universitarie svizzere e, in particolare, l’accesso senza esami per i titolari di una maturità svizzeri rimarranno quindi in vigore. L’obiettivo è che, complessivamente, le percentuali di studenti UE in Svizzera e di studenti svizzeri nell’UE al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo non vengano ridotte. Tuttavia, non sussiste