Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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alcun obbligo per le scuole universitarie svizzere né di garantire un numero minimo di posti di studio per gli studenti provenienti dall’UE né di aumentare la percentuale di studenti provenienti dall’UE. Vige inoltre la condizione che vengano mantenute la qualità e le caratteristiche peculiari del sistema formativo, compresi il sistema di ammissione e l’organizzazione delle competenze. La Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSSU), organo comune federale e cantonale per la politica universitaria, seguirà gli sviluppi relativi alle percentuali di studenti e alle limitazioni all’ammissione.
Pari trattamento dei lavoratori indipendenti
Mentre l’ALC vigente prevede disposizioni differenti per lavoratori dipendenti domiciliati in Svizzera e per lavoratori indipendenti con diritto di domicilio, il protocollo di modifica dell’ALC in combinazione con la direttiva 2004/38/CE prevede la medesima disposizione per entrambe le categorie (art. 7 par. 1 lett. a e art. 8 par. 3, primo punto elencato, della direttiva 2004/38/CE). Di conseguenza, le condizioni per l’esercizio di un’attività lucrativa indipendente sono parificate a quelle per l’esercizio di un’attività lucrativa dipendente. Concretamente, affinché sussista un’attività indipendente è richiesta un’attività effettiva che non sia del tutto subordinata e insignificante.
Anche secondo il protocollo di modifica in combinazione con la direttiva 2004/38/CE, per la concessione del diritto di soggiorno può essere chiesta, come già previsto dall’ALC vigente, una prova dell’attività indipendente esercitata (art. 8 par. 3, primo punto elencato, della direttiva 2004/38/CE).
L’equiparazione dei lavoratori indipendenti ai lavoratori dipendenti in virtù del protocollo di modifica dell’ALC in combinazione con la direttiva 2004/38/CE riguarda anche il fatto che, per mantenere la qualità di lavoratore, i lavoratori indipendenti sono soggetti alle medesime condizioni dei lavoratori dipendenti. Questo significa che mantengono la qualità di lavoratore se collaborano con gli URC. Se l’attività lucrativa è stata esercitata per un periodo inferiore a un anno, il mantenimento della qualità di lavoratore è limitato a sei mesi dopo la cessazione dell’attività lucrativa (art. 7 par. 3 lett. c della direttiva 2004/38/CE in combinato disposto con l’art. 61a cpv. 1 AP– LStrI).
Ricongiungimento familiare
Il protocollo di modifica dell’ALC in combinazione con la direttiva 2004/38/CE estende la cerchia delle persone che hanno diritto al ricongiungimento familiare alle persone in unione domestica registrata, ai loro parenti in linea ascendente a loro carico e ai loro discendenti di età inferiore ai 21 anni o a loro carico. Inoltre, la cerchia di persone che può far valere il ricongiungimento familiare agevolato è estesa ai familiari bisognosi di cure nonché ai partner e sono ampliati gli obblighi dello Stato ospitante riguardanti l’esame delle circostanze personali e la motivazione dei rifiuti. Per il ricongiungimento familiare, la direttiva non menziona più la condizione dell’abitazione adeguata. Inoltre, tutti i familiari ricongiunti hanno il diritto di svolgere un’attività lucrativa. Infine, la direttiva 2004/38/CE stabilisce che affinché i familiari cittadini di uno Stato terzo possano mantenere il diritto di soggiorno in caso di divorzio, risoluzione del matrimonio o fine dell’unione domestica registrata, il matrimonio o l’unione