Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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disposizioni riguardanti la procedura relativa alla clausola di salvaguardia nell’appendice relativa al tribunale arbitrale (cfr. n. 2.1.5.4).
2.3.5.2 Protocollo di modifica
2.3.5.2.1 Libera circolazione delle persone (allegato I ALC)
Durante i negoziati la Svizzera e l’UE hanno concordato un protocollo di modifica e un protocollo istituzionale. Come in tutti gli accordi sul mercato interno, quest’ultimo è aggiunto all’ALC ed è quindi parte integrale dell’accordo. Il protocollo di modifica adegua il contenuto di determinati articoli della parte principale dell’ALC e dell’allegato I e traspone nella parte principale dell’ALC tutte le disposizioni materiali dell’allegato I. Le disposizioni materiali della parte principale definiscono il campo d’applicazione dell’ALC e restringono il recepimento dinamico del diritto. Quest’ultimo avviene soltanto nel quadro del campo d’applicazione definito nella parte principale; le disposizioni della parte principale possono essere modificate soltanto per mezzo di una revisione dell’ALC e con l’approvazione di entrambe le parti contraenti. Il protocollo di modifica aggiunge inoltre all’ALC tre nuovi protocolli aggiuntivi, dodici dichiarazioni comuni e una dichiarazione unilaterale. Il nuovo allegato I comprende soltanto rinvii ad atti giuridici dell’UE con adeguamenti tecnici, al fine di tenere conto delle deroghe e di altre particolarità garantite alla Svizzera. Vi si trova per esempio il periodo transitorio di due anni per la direttiva 2004/38/CE e quello di tre anni per la direttiva sul distacco dei lavoratori.
Il Consiglio federale intendeva garantire gli interessi vitali della Svizzera mediante un piano di salvaguardia a tre livelli comprendente deroghe, garanzie e una clausola di salvaguardia concretizzata. In tal modo intendeva assicurare che l’immigrazione dall’UE restasse orientata al mercato del lavoro, impedire l’immigrazione diretta nei sistemi sociali e preservare in linea di massima la possibilità dell’espulsione di stranieri che hanno commesso reati, prevista dalla legislazione vigente. Con la concretizzazione della clausola di salvaguardia, il Consiglio federale intendeva introdurre un ulteriore strumento nel caso in cui l’applicazione dell’ALC comportasse gravi difficoltà di ordine economico o sociale. Questi obiettivi sono stati raggiunti.
Deroga riguardante il diritto di soggiorno permanente delle persone esercitanti un’attività lucrativa
La Svizzera è riuscita a ottenere una deroga importante riguardante il diritto di soggiorno permanente previsto dalla direttiva 2004/38/CE. Mentre all’interno dell’UE hanno diritto al soggiorno permanente tutti i cittadini degli Stati membri dell’UE e i loro familiari cittadini di uno Stato terzo dopo un soggiorno di cinque anni, a prescindere dalla situazione lavorativa, in Svizzera tale diritto è conferito soltanto ai cittadini degli Stati membri dell’UE che esercitano un’attività lucrativa e ai loro familiari. I periodi di completa dipendenza dall’aiuto sociale superiori a sei mesi non sono computati per il calcolo del periodo di cinque anni necessario per l’acquisizione del diritto di soggiorno permanente. Beneficiano pertanto del diritto di soggiorno permanente solo le persone integrate in modo durevole nel mercato del lavoro. Il rischio che queste persone diventino disoccupate è esiguo, il che limita il rischio di dipendenza dall’aiuto sociale dopo la concessione del soggiorno permanente.