Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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coinvolgimento costante delle conferenze e associazioni cantonali e la possibilità di segnalare eventuali aspetti problematici dell’esecuzione.

Per quanto riguarda il recepimento della direttiva 2004/38/CE, nell’ambito dei colloqui esplorativi nel settore dell’immigrazione la Svizzera e l’UE hanno concordato deroghe riguardanti l’espulsione penale, la concessione del diritto di soggiorno permanente e i termini transitori per l’introduzione della carta d’identità biometrica. Sono state inoltre concordate garanzie riguardanti la procedura di notifica e la perdita del diritto di soggiorno di cittadini degli Stati membri dell’UE venuti a trovarsi in una situazione di disoccupazione involontaria.

I colloqui esplorativi riguardanti la protezione dei salari hanno evidenziato che, in caso di recepimento del diritto rilevante dell’UE in materia di distacco, andava concordato un dispositivo di garanzia a tre livelli. Quest’ultimo comprendeva la garanzia di due principi («parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo» e il sistema d’esecuzione duale della Svizzera) e diverse deroghe: un obbligo di notifica anteriore di quattro giorni, compresa la definizione autonoma della densità dei controlli sulla base di un’analisi oggettiva dei rischi; un obbligo di versare una cauzione nel caso di recidiva, con sanzioni proporzionate fino al divieto di fornire servizi, e un obbligo di documentazione per fornitori indipendenti di servizi. Nei colloqui esplorativi, l’UE ha respinto la deroga riguardante la regolamentazione delle spese chiesta dalla Svizzera. Per contro, l’UE si è dichiarata disposta a concordare una clausola di non regressione, affinché la Svizzera non debba recepire sviluppi del diritto dell’UE che indebolirebbero notevolmente il livello di protezione dei lavoratori distaccati.

I risultati dei colloqui esplorativi riguardanti l’immigrazione e la protezione dei salari sono stati fissati nei numeri 13 e 14 del Common Understanding.

2.3.5 Punti essenziali dei Protocolli

2.3.5.1 Elementi istituzionali

Il protocollo istituzionale dell’ALC (PI–ALC; cfr. n. 2.3.6.1) integra nell’accordo i nuovi elementi istituzionali. Contiene in particolare le disposizioni rilevanti per il recepimento dinamico, per l’interpretazione e l’applicazione uniforme nonché per la composizione delle controversie. Il PI–ALC sostituisce pertanto anche le disposizioni istituzionali vigenti dell’ALC. Secondo l’articolo 2 paragrafo 2 PI–ALC si tratta degli articoli 16 (riferimento al diritto comunitario), 17 (evoluzione del diritto) e 19 (composizione delle controversie). Per l’interpretazione degli atti giuridici dell’UE cui fa riferimento l’ALC e delle disposizioni di quest’ultimo che implicano l’applicazione di termini inerenti al diritto dell’UE, secondo l’articolo 7 paragrafo 2 PI–ALC si dovrà in futuro tenere conto anche della giurisprudenza della CGUE posteriore alla firma dell’ALC. Nell’ALC assumono un’importanza fondamentale le deroghe vigenti e quelle nuove, compresa la clausola di non regressione. Il recepimento dinamico del diritto è escluso negli ambiti contemplati da tali deroghe e dalla clausola di non regressione. Questi ambiti sono elencati nell’articolo 5 paragrafo 7 del PI–ALC. Sono inoltre specificamente adeguati all’ALC gli articoli 5 paragrafo 10 e 10 paragrafo 6, che definiscono l’importanza giuridica delle garanzie e dei principi, nonché singole