Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Inoltre la Svizzera partecipa ora, nell’ambito del distacco, al sistema di informazione del mercato interno IMI in qualità di Paese terzo, conformemente al regolamento IMI (v. n. 2.3.6.2.3.). Come previsto dall’articolo 1 dell’allegato al protocollo istituzionale riguardante l’attuazione dell’articolo 13 di questo protocollo, la Svizzera si impegna a fornire un contributo finanziario all’IMI. Il meccanismo di cui all’articolo 13 del protocollo istituzionale è descritto in modo più dettagliato nel numero 2.3.9.1.1.
2.3.5.2.2 Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (allegato II all’ALC)
Con i negoziati è stato possibile ottenere l’assoggettamento della previdenza profes- sionale più estesa al regolamento (CE) n. 883/2004, il che permetterà di attenuare le ripercussioni del recepimento della direttiva 2014/50/UE. L’articolo 5 di quest’ultima stabilisce che i diritti pensionistici dei lavoratori in uscita vanno mantenuti nel regime pensionistico complementare in cui sono stati maturati. Il pagamento in contanti del capitale può essere previsto soltanto se il valore dei diritti non supera un esiguo limite, il che equivale di fatto a un suo divieto. Pertanto, in caso di trasferimento dalla Svizze- ra in uno Stato membro dell’UE il capitale accumulato nella previdenza professionale più estesa dovrebbe rimanere bloccato in Svizzera. L’assoggettamento della previdenza professionale più estesa al regolamento (CE) n. 883/2004 fa sì che invece di tale divieto sarà prevista unicamente una restrizione del pagamento in contanti della prestazione d’uscita in caso di trasferimento in uno Stato membro dell’UE, come è già il caso per la previdenza professionale minima obbligatoria. In questo modo varranno le stesse regole per l’intera previdenza professionale, il che ne agevolerà considerevol-mente l’esecuzione.
Il periodo transitorio di quattro anni che precederà l’entrata in vigore di questa regola- mentazione permetterà agli assicurati di adattare di conseguenza la propria pianifica- zione previdenziale. Nel contempo darà agli istituti di previdenza il tempo necessario per adeguare i propri processi alle nuove disposizioni.
Nel corso dei negoziati si è potuto ottenere che determinate disposizioni speciali e riserve della Svizzera siano escluse dal recepimento dinamico del diritto (cfr. n. 2.3.6.2.4).
Gli atti giuridici non più in vigore sono stati stralciati dall’allegato II all’ALC e ne sono stati aggiunti altri, emanati nel frattempo. Ulteriori adeguamenti tecnici in diversi regolamenti, decisioni e raccomandazioni riguardano, ad esempio, l’aggiornamento delle iscrizioni nazionali di singoli Stati membri dell’UE negli allegati dei regolamenti di coordinamento, alcune questioni relative all’attuazione dello scambio elettronico di dati o il funzionamento di vari organismi a livello dell'UE nel settore della sicurezza sociale.
2.3.5.2.3 Riconoscimento delle qualifiche professionali (Allegato III dell’ALC)
L’elemento centrale dell’aggiornamento dell’allegato III dell’ALC è l’introduzione del sistema d’informazione del mercato interno (IMI) mediante il recepimento del regolamento IMI da parte della Svizzera in quanto Paese terzo. L’IMI è uno strumento online criptato accessibile alle autorità competenti degli Stati membri dell’UE tramite una password. Il sistema facilita lo scambio di informazioni tra autorità nell’ambito