Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 219Fedlex · Rapporto esplicativo
dell’attuazione pratica del diritto dell’UE. Con l’aggiornamento dell’allegato III dell’ALC, la Svizzera potrà partecipare alla cooperazione amministrativa tramite l’IMI. Inoltre, grazie alla partecipazione all’IMI, la Svizzera potrà utilizzare la tessera professionale europea per attestare le qualifiche professionali richieste e usufruire del meccanismo di allerta in caso di divieto o limitazione dell’esercizio di una professione regolamentata (v. n. 2.3.9.2.1 per le conseguenze sui Cantoni). Ai sensi dell’articolo 1 dell’allegato al protocollo istituzionale relativo all’applicazione dell’articolo 13 di detto protocollo, la Svizzera si impegna a contribuire finanziariamente alla partecipazione all’IMI (v. n. 2.3.9.1.1).
2.3.6 Commento ai singoli articoli dei Protocolli
2.3.6.1 Protocollo istituzionale Recepimento dinamico del diritto
In conformità con il principio del recepimento dinamico del diritto (cfr. n. 2.1.5.2), le parti contraenti sono tenute a integrare nell’ALC, nell’ambito del suo aggiornamento, gli atti giuridici dell’UE che rientrano nel campo d’applicazione chiaramente limitato dalla parte principale dell’accordo. L’UE e la Svizzera devono integrare tali atti giuridici nell’ALC nel più breve tempo possibile (art. 5 par. 1). In tal caso si applicherà in futuro il metodo integrativo, il che significa che una volta integrati nell’ALC, gli atti giuridici dell’UE fanno parte, in virtù dell’integrazione stessa nell’accordo, dell’ordinamento giuridico svizzero, con gli eventuali adeguamenti decisi in occasione del loro recepimento (art. 5 par. 2). Finora nell’ambito dell’ALC la Svizzera è tenuta soltanto ad applicare diritti e obblighi equivalenti a quelli contenuti negli atti giuridici dell’UE ai quali viene fatto riferimento nell’ALC (art. 16 ALC vigente). Tuttavia agli allegati II e III si è applicato di fatto già in passato il metodo integrativo. Finora l’allegato I non è mai stato adeguato (cfr. n. 2.1.5.2.2).
Sono esclusi dal recepimento dinamico del diritto gli atti giuridici dell’UE che rientrano nel campo d’applicazione delle deroghe elencate nell’articolo 5 paragrafo 7 PI– ALC o della clausola di non regressione (art. 5g, 5h, 5i, 5j, 7b, 7e, 7f, 7g, 7h, allegato II Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, parte II, adeguamenti settoriali, punto 1.a–f del protocollo di modifica; per le singole deroghe cfr. 2.3.5.2).
I negoziati hanno riguardato anche l’aggiornamento dell’ALC riguardante l’acquis dell’UE posteriore al 1999 rilevante per l’accordo. Ciò riguardava in particolare l’allegato I dell’ALC che, fatte salve le disposizioni sull’estensione dell’ALC ai nuovi Stati membri dell’UE, non è mai stato adeguato al pertinente nuovo diritto dell’UE. In tale contesto sono rilevanti soprattutto la direttiva 2004/38/CE e il diritto sul distacco di lavoratori. Nel settore della prestazione di servizi, l’UE ha chiesto di recepire la direttiva 2006/123 relativa ai servizi. La Svizzera ha tuttavia ottenuto che questo atto normativo, che essa considera non rientrante nel campo d’applicazione dell’ALC, non sia integrato nell’accordo. Gli altri allegati dell’ALC (allegato II: coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; allegato III: riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali) sono già stati periodicamente aggiornati nell’ambito dell’ALC vigente, anche se non vi era un obbligo in tal senso. L’elenco degli atti giuridici da recepire contenuto in questi due allegati corrisponde pertanto agli atti che costituiscono uno sviluppo rilevante del campo d’applicazione dei due allegati e che non sono ancora