Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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stati integrati. Se gli atti giuridici dell’UE riguardano solo parzialmente il campo d’applicazione dell’ALC o se alla Svizzera è stata concessa una deroga al recepimento dinamico di determinate disposizioni (cfr. l’elenco delle deroghe nell’art. 5 par. 7 PI– ALC), la Svizzera e l’UE procedono a un recepimento parziale dell’atto in questione.
Secondo l’articolo 5 paragrafo 10 PI–ALC, le parti contraenti s’impegnano a rispettare, nel quadro del recepimento dinamico, il principio «parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo» nonché il sistema duale di controllo della Svizzera (cfr. n. 2.3.5.2.1). Le parti contraenti riconoscono pertanto un valore giuridico a questi due elementi, che non equivale tuttavia a quello delle deroghe. La Svizzera può però avvalersi di questi elementi nella fase di discussione che precede il recepimento di un atto normativo dell’UE e, se necessario, chiedere di adeguare tale atto (cfr.
n. 2.1.5.2.2). L’obbligo di tenere conto di questi elementi può in particolare essere pertinente anche nel caso di controversie sul recepimento dinamico, per esempio nel contesto della valutazione della proporzionalità di eventuali misure di riequilibrio in seguito a una controversia. Per quanto riguarda le misure di riequilibrio, va osservato che se la Svizzera si rifiuta di recepire un atto normativo dell’UE contrario al principio o al suddetto sistema, la mera presenza e il valore giuridico di questi due elementi comporterà che le misure di riequilibrio decise dall’UE dovranno essere meno incisive rispetto a misure adottate in assenza di questi elementi e, se del caso, la valutazione di tali misure dovrà essere più severa.
Composizione delle controversie
In conformità con le regole istituzionali generali, la Svizzera e l’UE s’impegnano a risolvere mediante l’apposito meccanismo di composizione delle controversie tutte le controversie risultanti dall’interpretazione e dall’applicazione dell’ALC e degli atti giuridici ivi menzionati. (cfr. n. 2.1.5.4).
Poiché l’ALC costituisce un accordo bilaterale in un settore relativo al mercato interno a cui la Svizzera partecipa (art. 3 par. 2 PI–ALC), le misure di riequilibrio proporzionate per porre rimedio a un eventuale squilibrio possono essere adottate da una parte contraente sia nell’ambito dell’ALC stesso che nell’ambito di qualsiasi altro accordo nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa (art. 11 par. 1 PI– ALC).
Inoltre, la disposizione che concretizza la clausola di salvaguardia (cfr. n. 2.3.6.2.2, commento all’art. 14a del protocollo di modifica dell’ALC, clausola di salvaguardia) prevede regole specifiche relative alla procedura di composizione delle controversie, che sono completate da singole disposizioni nell’appendice relativa al tribunale arbitrale.
L’articolo 10 paragrafo 6 PI–ALC contiene inoltre una disposizione specifica sulla portata giuridica delle due garanzie negoziate e contenute nella dichiarazione comune sul rifiuto dell’assistenza sociale e sulla cessazione del soggiorno prima di acquisire il diritto di soggiorno permanente nonché nella dichiarazione comune sulla notifica delle assunzioni (cfr. n. 2.3.6.2.6). Le garanzie devono essere prese in considerazione in buona fede nell’ambito della composizione delle controversie sottoposte al Comitato misto (CM). La presa in considerazione delle garanzie vale per tutte le divergenze inerenti all’interpretazione o all’applicazione dell’ALC oppure di un atto normativo dell’UE integrato nell’ALC. Infatti la procedura di composizione delle controversie