Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Per quanto riguarda il pari trattamento dei lavoratori indipendenti, l’articolo 4b, che concretizza il principio della non discriminazione di cui al vigente articolo 2 ALC, precisa che gli articoli 7 e 10 del regolamento (UE) 492/2011252 si applicano anche a questa categoria di persone. I lavoratori indipendenti e i loro familiari hanno i medesimi benefici sociali e fiscali dei lavoratori dipendenti indigeni, per esempio il diritto dei figli di accedere alla scuola e agli studi. Tale pari trattamento è già previsto dall’ALC vigente (cfr. art. 2 ALC in combinato disposto con gli art. 15 par. 2 e 9 allegato I ALC).

Articolo 1 numero 5 del protocollo di modifica, concernente gli articoli 5a–5f dell’ALC (prestazione di servizi)

L’articolo 5a riprende il divieto di limitazioni per la prestazione di servizi previsto dall’ALC vigente (art. 17, allegato I). La disposizione sancisce in particolare le regole applicabili all’ingresso e al soggiorno di cittadini di uno Stato terzo distaccati per la prestazione di servizi in Svizzera; in particolare l’obbligo di essere integrati nel mercato del lavoro dello Stato membro di residenza, prima di poter fornire servizi in Svizzera. La prassi svizzera attuale considera che, per soddisfare questa condizione, i prestatori distaccati di servizi devono essere in possesso da almeno 12 mesi di una carta di soggiorno dello Stato membro di residenza. Essi restano soggetti alle regole sull’ingresso nello spazio Schengen in materia di documenti di viaggio e di visti nonché per quanto riguarda la durata massima del soggiorno (90 giorni su un periodo totale di 180 giorni).

Gli articoli 5b–5f riprendono le disposizioni vigenti dell’allegato I all’ALC, senza pregiudizio della pertinente giurisprudenza della CGUE ripresa dalla Svizzera (art. 18–22, allegato I ALC).

Il protocollo di modifica traspone nell’articolo 5f paragrafo 2 della parte principale dell’ALC il rinvio al diritto rilevante in materia di distacco, finora sancito dall’articolo 22 dell’allegato I all’ALC vigente.

In virtù dell’articolo 5f paragrafo 3 lettere i e ii possono tuttora essere applicate le disposizioni legislative riguardanti il personale a prestito e il collocamento di personale nonché i servizi finanziari che erano in vigore al momento dell’entrata in vigore dell’ALC il 1° giugno 2002. Anche in futuro, in virtù della legge del 6 ottobre 1989253 sul collocamento (LC), il personale a prestito e il collocamento di personale transfrontalieri in Svizzera non saranno ammessi. In forza degli adeguamenti tecnici di cui alle lettere b e c riguardanti la direttiva (UE) 96/71/CE nella versione modificata dalla direttiva (UE) 2018/957254, le disposizioni legislative sul personale a prestito transfrontaliero previste dal diritto in materia di distacco dell’UE non sono pertanto ap-

252 Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, secondo la versione di cui all’allegato I sezione 2 dell’ALC.

253 RS 823.11

254 Direttiva 96/71/CE, nella versione di cui all’allegato I sezione 2 del protocollo di modifica dell’ALC.