Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Tribunale federale249, l’articolo 2 ALC contempla sia le discriminazioni dirette, fondate sulla nazionalità250, che le discriminazioni indirette che, applicando altri criteri distintivi, giungono di fatto allo stesso risultato251. Secondo la sua prassi, il Tribunale federale si scosta dall’interpretazione da parte della CGUE di disposizioni dell’UE rilevanti per l’accordo dopo la firma – come appunto il principio di non discriminazione – soltanto in presenza di motivi importanti.

Anche gli articoli 3, 6–9, 11–13, 15, 20, 22–23 e 25 dell’ALC restano invariati.

Il contenuto materiale di determinate disposizioni dell’allegato I è stato ripreso, con o senza adeguamenti, nelle disposizioni di base dell’ALC (art. 5 par. 1, 12–13, 15–23, 25). Tali disposizioni possono essere modificate solo per mezzo di una revisione dell’accordo. Esse sono quindi pertinenti per determinare il campo d’applicazione dell’ALC.

Tutti gli allegati contengono ormai soltanto i rinvii agli atti giuridici da riprendere e i pertinenti adattamenti tecnici. Senza pregiudizio delle deroghe e di eventuali adeguamenti specifici per la Svizzera, qualsiasi nuovo atto normativo rientrante nell’ambito della libera circolazione delle persone sarà aggiunto al corrispondente allegato.

2.3.6.2.2 Parte principale

Articolo 1 numero 1 del protocollo di modifica, concernente il preambolo dell’ALC

Il preambolo dell’ALC è completato da cinque considerazioni che mettono in risalto l’importanza della libera circolazione per il mercato interno, rinviano al principio dell’interpretazione uniforme dell’accordo, di cui all’articolo 7 del PI–ALC, e ai principi sviluppati dalla giurisprudenza della CGUE. Sottolineano inoltre l’obiettivo di consolidare il partenariato globale tra la Svizzera e l’UE (cfr. n. 2.1.5.1.1).

Articolo 1 numeri 2 e 3 del protocollo di modifica, concernente gli articoli 4, 4a e 4b dell’ALC

Il diritto di stabilimento e di accesso a un’attività lucrativa di cui all’articolo 4, resta invariato. Quanto al diritto di stabilirsi, l’articolo 4a contempla, come nell’ALC vigente, soltanto le persone fisiche e non quelle giuridiche. Un’impresa non beneficia pertanto del diritto di stabilirsi liberamente sul territorio di un’altra parte contraente. L’articolo 4a si estende anche al divieto di limitazioni relative all’apertura di succursali e agenzie da parte di cittadini di una parte contraente stabiliti nel territorio dell’altra parte contraente. Pertanto, il protocollo di modifica dell’ALC disciplina complessivamente in modo più chiaro il diritto di stabilimento, senza prevedere obblighi maggiori rispetto a quelli vigenti. Menziona in particolare esplicitamente il divieto di limitazioni e il diritto di fondare un’impresa, che finora esplicano effetto soltanto in virtù della giurisprudenza della CGUE sviluppata prima del 1999.

249 Cfr. DTF 133 V 367.

250 Cfr. DTF 136 II 141

251 CGUE, sentenza del 23 maggio 1996, O’Flynn / Adjudication Officer, C-237/94, EU:C:1996:206; DTF 131 V 209