Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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comporta sempre uno scambio di vedute in seno al CM. Sia le parti contraenti, nell’ambito della discussione in seno al CM, che il tribunale arbitrale, nel caso in cui sia adito in merito alla controversia, devono tenere conto di queste garanzie. Queste si applicano finché e nella misura in cui le misure sono compatibili con i pertinenti atti giuridici dell’UE integrati nell’ALC.
L’ultimo periodo dell’articolo 10 paragrafo 6 PI–ALC precisa che, dato che non hanno lo stesso valore giuridico delle deroghe, le garanzie non incidono sull’obbligo d’integrazione previsto dall’articolo 5 paragrafo 1 PI–ALC. Ciononostante, le garanzie devono essere prese in considerazione dalle parti contraenti e dal tribunale arbitrale in caso di controversie sull’integrazione nell’ALC di un atto normativo a esse contrario. La presa in considerazione può per esempio avvenire sotto forma di adeguamento dell’atto normativo dell’UE nel quadro della sua integrazione nell’ALC, di un regime transitorio specifico o di una valutazione più severa della proporzionalità di eventuali misure compensative adottate nel caso in cui la Svizzera rifiutasse il recepimento dell’atto normativo in questione nonostante una decisione del tribunale arbitrale secondo cui sarebbe tenuta a recepirlo. Se la Svizzera si rifiuta di recepire un atto normativo dell’UE contrario a una garanzia, la garanzia stessa e il suo valore giuridico dovrebbero comportare misure di riequilibrio meno incisive da parte dell’UE rispetto a quelle adottate in assenza di garanzie. Inoltre, la valutazione della proporzionalità di tali misure dovrebbe essere più severa.
Contributi finanziari
Gli obblighi relativi al contributo finanziario della Svizzera ai sistemi d’informazione rilevanti per l’ALC (EURES, MISSOC, EESSI e IMI) sono disciplinati dall’articolo 13 PI–ALC in combinato disposto con gli articoli 1 e 4 dell’allegato sull’applicazione dell’articolo 13 del protocollo di modifica dell’ALC.
2.3.6.2 Protocollo di modifica
2.3.6.2.1 Osservazioni generali
Il protocollo di modifica dell’ALC contiene soltanto le disposizioni dell’accordo che devono essere modificate. Gli articoli non menzionati dell’ALC vigente restano in vigore invariati.
Gli obiettivi di cui all’articolo 1 dell’ALC restano invariati: il conferimento del diritto d’ingresso, di soggiorno e di accesso a un’attività lucrativa, del diritto di soggiorno quale lavoratore indipendente, del diritto di soggiorno quale persona senza attività lucrativa; il diritto di rimanere, l’agevolazione della prestazione di servizi e la concessione delle stesse condizioni di vita, di occupazione e di lavoro di cui godono i cittadini nazionali.
L’articolo 2 ALC, che contempla il principio della non discriminazione, resta invariato. I cittadini degli Stati membri dell’UE che soggiornano legalmente in Svizzera non possono essere oggetto, nell’applicazione dell’ALC, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità. Secondo la giurisprudenza costante della CGUE, ripresa dal