Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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plicabili alla Svizzera. Inoltre, l’articolo 5f paragrafo 3 numero i precisa che il recepimento dinamico della Svizzera riguardante il regolamento (UE) 2016/589 relativo a una rete europea di servizi per l’impiego (EURES) non deve avere come effetto che essa non possa più applicare le proprie disposizioni legislative nazionali sul personale a prestito e sul collocamento di personale.

Le disposizioni del paragrafo 3 numeri i e ii non sottostanno al principio del recepimento dinamico, dato che non rientrano nel campo d’applicazione dell’ALC.

Articolo 1 numero 5 del protocollo di modifica, concernente gli articoli 5g, 5h, 5i e 5j dell’ALC (deroghe al recepimento dinamico del diritto)

Le deroghe al recepimento dinamico del diritto sono elencate all’articolo 5 paragrafo 7 del protocollo istituzionale dell’ALC. Si tratta degli articoli 5g (periodo di notifica preliminare e controlli), 5h (garanzie finanziarie e sanzioni), 5i (prova dell’attività lavorativa indipendente) e 5j (non regressione), che il protocollo di modifica traspone nella parte principale dell’ALC.

Secondo l’articolo 5g (periodo di notifica preliminare e controlli) la Svizzera può, al fine di effettuare controlli in loco, applicare un periodo di notifica preliminare di massimo quattro giorni lavorativi in settori specifici per i prestatori di servizi che sono indipendenti e forniscono servizi sul suo territorio nonché per i prestatori di servizi che distaccano lavoratori sul suo territorio. La Svizzera definisce autonomamente i settori specifici fondandosi su un’analisi dei rischi. Definisce autonomamente anche la quantità e la densità dei controlli da eseguire in tutti i settori, tenendo conto del fatto che la libertà di prestare servizi tra la Svizzera e l’UE è limitata a 90 giorni per anno civile e che di conseguenza gran parte dei servizi sono forniti soltanto per un periodo di breve durata. La determinazione dei settori contemplati dal periodo di notifica preliminare di quattro giorni deve essere periodicamente rivista e, se necessario, aggiornata. In virtù dell’articolo 9 paragrafo 1 lettera a della direttiva 2014/67/UE, ai settori che non sono considerati a rischio può essere applicato un obbligo di notifica al più tardi prima dell’inizio dell’attività lucrativa.

In virtù dell’articolo 5h (garanzie finanziarie e sanzioni) le commissioni paritetiche possono applicare ai datori di lavoro che distaccano lavoratori in Svizzera l’obbligo di depositare una garanzia finanziaria. Tale obbligo può essere applicato ai settori definiti autonomamente dalla Svizzera in base a un’analisi dei rischi. La garanzia deve essere versata nel caso di recidiva, vale a dire se, in relazione a una precedente prestazione di servizi, i prestatori di servizi non avevano adempito ai loro obblighi finanziari nei confronti delle commissioni paritetiche. In caso di mancato pagamento della garanzia finanziaria, la Svizzera può imporre sanzioni che possono andare da una multa amministrativa fino al divieto di fornire servizi.

Secondo l’articolo 5i (prova dell’attività lavorativa indipendente), la Svizzera può richiedere ai prestatori di servizi indipendenti degli Stati membri dell’UE di presentare determinati documenti, al fine di contrastare il fenomeno del lavoro indipendente fittizio. I prestatori di servizi indipendenti degli Stati membri dell’UE devono provare la loro indipendenza mediante tre documenti: conferma della notifica (se disponibile);