Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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prova dell’iscrizione come lavoratore autonomo presso le autorità di sicurezza sociale nel Paese di provenienza; prova del rapporto contrattuale.
La Svizzera s’impegna a integrare nell’ALC il diritto dell’UE rilevante in materia di distacco. Se i futuri adeguamenti della direttiva relativa al distacco di lavoratori o un nuovo diritto in materia di distacco dell’UE dovessero peggiorare notevolmente il livello di protezione delle condizioni di lavoro e di salario dei lavoratori distaccati in Svizzera concordato tra la Svizzera e l’UE all’entrata in vigore del protocollo di modifica dell’ALC, che si fonda sul diritto in materia di distacco in virtù del protocollo di modifica nonché sulle deroghe e i principi convenuti, la Svizzera non sottostà, in virtù dell’articolo 5j (clausola di non regressione), all’obbligo di integrarli nell’ALC. La clausola garantisce il livello di protezione svizzero e costituisce una deroga al principio del recepimento dinamico del diritto di cui all’articolo 5 del PI–ALC. Dopo l’entrata in vigore del protocollo di modifica dell’ALC non è quindi più possibile un peggioramento del livello di protezione in Svizzera.
Articolo 1 numero 5 del protocollo di modifica, concernente l’articolo 5k dell’ALC (destinatari di servizi)
I destinatari di servizi sono equiparati alle persone che non svolgono un’attività lucrativa, il che significa che possono soggiornare in Svizzera per più di tre mesi soltanto se dispongono di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all’assistenza sociale durante il soggiorno nonché di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi (art. 7 par. 1 della direttiva 2004/38/CE). Queste condizioni equivalgono a quelle previste dall’ALC vigente per le persone senza attività lucrativa (art. 24 par. 1 allegato I). Chi intende per esempio venire in Svizzera per una cura medica deve soddisfare le suddette condizioni e, per un soggiorno superiore a tre mesi, deve registrarsi presso le autorità cantonali competenti.
Articolo 1 numero 6 del protocollo di modifica, concernente l’articolo 7a dell’ALC (lavoratore frontaliero)
I lavoratori frontalieri che rientrano nella categoria di lavoratori dipendenti o indipendenti, sono oggetto di disposizioni specifiche dell’ALC vigente (cfr. art. 7 e 13, allegato I). Queste disposizioni non figurano più nell’ALC secondo il suo protocollo di modifica. Poiché non risiedono in Svizzera, ai lavoratori frontalieri non si applicano per esempio gli articoli 7 e 8 della direttiva 2004/38/CE. Per tale motivo, su richiesta della Svizzera, è stato introdotto l’articolo 7a. Il tenore della definizione dei frontalieri corrisponde a quella dell’ALC vigente e si tratta pertanto sempre di una categoria di lavoratori dipendenti o indipendenti. Secondo l’articolo 7a del protocollo di modifica dell’ALC, il lavoratore frontaliero è un cittadino di una parte contraente che esercita un’attività dipendente o indipendente nel territorio di una parte contraente e che risiede nel territorio dell’altra parte contraente, dove ritorna di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana.
Questa disposizione consente alla Svizzera di registrare i frontalieri che esercitano un’attività lucrativa per periodi superiori a tre mesi in Svizzera e di rilasciare loro, a titolo gratuito o a un costo non superiore a quello imposto ai propri cittadini per il