Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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rilascio di documenti analoghi, un certificato che attesti la registrazione a fini dichiarativi. Dato che questa procedura è riservata alle persone che risiedono in un altro Stato membro nell’ambito della direttiva 2004/38/CE, è stato necessario prevedere una disposizione specifica nell’ALC. All’attività economica dei frontalieri per un periodo fino a tre mesi si applica la procedura di notifica. L’attuazione dell’obbligo di registrazione e di notifica per i frontalieri è contemplata dall’articolo 13a capoversi 3 AP–LStrI e articolo 6a AP-LDist (cfr. n. 2.3.8.1.1 e 2.3.8.4.1).

Poiché non soggiornano in Svizzera, i frontalieri non possono per esempio far valere il diritto al soggiorno permanente e non hanno diritto all’aiuto sociale.

Nella dichiarazione comune la Svizzera promette di discutere con gli Stati confinanti membri dell’UE nei pertinenti organi bilaterali l’attuazione dell’obbligo di registrazione e di notifica. Tali colloqui non hanno l’obiettivo di prevedere un trattamento diverso dei frontalieri nel quadro dell’ALC e non intaccano i loro diritti e obblighi previsti dall’accordo. L’obiettivo della dichiarazione comune è che la Svizzera informi gli Stati confinanti in merito alle modalità nonché agli obblighi di registrazione e notifica previsti per i frontalieri in Svizzera.

Articolo 1 numero 6 del protocollo di modifica dell’ALC, concernente l’articolo 7b dell’ALC (studenti)

a) In generale

Anche gli studenti che soggiornano più di tre mesi in Svizzera devono segnalare la loro presenza alle autorità cantonali competenti. Lo Stato ospitante può richiedere l’iscrizione presso le autorità competenti agli studenti che non dispongono del diritto di soggiorno in virtù di un’altra disposizione dell’Accordo (art. 8 par. 1 direttiva 2004/38/CE). Come nell’ALC del 1999 (cfr. art. 24 par. 4 Allegato I ALC), la disposizione ribadisce inoltre che per gli studenti che si recano in Svizzera esclusivamente per motivi di studio il principio generale di non discriminazione (art. 2) non si applica né all’accesso alla formazione universitaria né agli aiuti per il mantenimento (borse di studio). Ciò significa che il sistema di ammissione e i contingenti attuali in relazione alle università svizzere non sono interessati (v. anche «Percentuale di studenti provenienti dall’UE», lettera c).

b) Non discriminazione in relazione alle tasse universitarie

Secondo le nuove disposizioni, le scuole universitarie e le scuole universitarie professionali finanziate in maggioranza da fondi pubblici devono rispettare il principio generale di non discriminazione (art. 2 ALC) in materia di tasse universitarie. Al contempo, gli studenti svizzeri beneficiano di un trattamento paritario nelle scuole universitarie degli Stati membri dell’UE in relazione a tutti i tipi di tasse (tasse di iscrizione, tasse semestrali, tasse di utilizzazione, ecc.). Il principio si applica anche ai meccanismi di sostegno pubblico correlati alle tasse universitarie (p. es. sotto forma di esoneri, rimborsi, riduzioni, dilazioni o pagamenti rateali); i meccanismi di sostegno privato correlati alle tasse universitarie senza un mandato pubblico (p. es. fondi, fondazioni) ne sono esclusi. Mentre secondo l’articolo 7b l’aiuto per il mantenimento (borse di studio) continua a essere completamente escluso dal principio generale di