Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 227Fedlex · Rapporto esplicativo

non discriminazione, altre agevolazioni per gli studenti finanziate da enti pubblici, come l’uso dei trasporti pubblici o l’accesso a strutture culturali, continuano a essere soggette a tale principio (art. 2 ALC), sebbene possano essere giustificate restrizioni per motivi oggettivi. Discriminazioni dirette, ossia sulla base della nazionalità, possono essere giustificate da motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e salute pubblica, mentre quelle indirette da motivi imperativi di interesse generale. In ogni caso una discriminazione può essere giustificata solo se la misura prevista è proporzionata, ossia adeguata all’obiettivo perseguito e necessaria per raggiungerlo.

Tra gli istituti esentati dal principio generale di non discriminazione in materia di tasse universitarie rientrano invece le alte scuole pedagogiche, i centri di formazione professionale (p. es. le scuole specializzate superiori) e le scuole universitarie finanziate principalmente da privati, come l’École hôtelière de Lausanne (EHL), anche se sono «affiliate» a una scuola universitaria o a una scuola universitaria professionale finanziate in maggioranza da fondi pubblici (art. 7b lett. a n. i ALC).

c) «Percentuale di studenti provenienti dall’UE»

La lettera b) della normativa stabilisce che la quota complessiva («overall-level») di studenti dell’UE nelle scuole universitarie, nelle scuole universitarie professionali e nei due politecnici federali non sarà ridotta dal momento dell’entrata in vigore dell’Accordo (stato 2023: 18 % di studenti dell’UE nelle scuole universitarie [Bachelor, Master e PhD] e 10 % di studenti dell’UE nelle scuole universitarie professionali [Bachelor e Master]). Tuttavia, questa disposizione è soggetta a diverse riserve, nell’intento di preservare la qualità e le caratteristiche peculiari del sistema formativo. Inoltre, viene esplicitamente sottolineato il fatto che non vi è alcun obbligo di modificare il sistema di ammissione, di aumentare la quota complessiva degli studenti dell’UE o di garantire un numero minimo di posti di studio riservati a questi ultimi. Le restrizioni e i contingenti relativi alle scuole universitarie esistenti al momento dell’entrata in vigore del Protocollo di modifica dell’ALC possono essere mantenuti (p. es. Università di San Gallo o PFL). Eventuali nuove misure e contingenti che, in una determinata scuola universitaria, comportano una riduzione di studenti dell’UE tale da portare la percentuale al di sotto della soglia raggiunta al momento dell’entrata in vigore del Protocollo di modifica dell’ALC non costituiscono un problema se non hanno alcuna influenza sulle quote complessive a livello nazionale. Non sarebbero problematiche nemmeno eventuali riduzioni percentuali non attribuibili a misure specifiche, come l’evoluzione demografica del numero di studenti svizzeri o la diminuzione degli studenti dell’UE, ad esempio per motivi economici. Costituirebbero invece un problema eventuali nuovi contingenti generalizzati per gli studenti dell’UE, che comporterebbero una sensibile riduzione della quota complessiva a livello nazionale e non potrebbero essere giustificati, ad esempio, da questioni di garanzia della qualità.

In caso di disaccordo sul rispetto della disposizione da parte della Svizzera entrerebbe in gioco il tribunale arbitrale. Se il tribunale arbitrale dovesse riscontrare una violazione e la Svizzera non si adeguasse alla sentenza, l’UE potrebbe adottare misure di compensazione proporzionate (presumibilmente una riduzione analoga della percentuale di studenti svizzeri nell’UE).