Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Articolo 1 numero 6 del protocollo di modifica dell’ALC, concernente gli articoli 7c e 7d dell’ALC (esercizio della pubblica potestà e ordine pubblico)

Il protocollo di modifica trasferisce nella parte principale dell’ALC gli articoli 5, 10 e 16 dell’allegato I. La possibilità di negare l’esercizio di un’attività lucrativa dipendente o indipendente legata all’esercizio della pubblica potestà per lavoratori dipendenti (art 7c par. 1) e per lavoratori indipendenti (art. 7c par. 2) è stata integrata in un’unica disposizione. Il contenuto delle disposizioni resta invariato.

Articolo 1 numero 6 del protocollo di modifica, concernente l’articolo 7e dell’ALC (Diritto di soggiorno permanente, compreso il disciplinamento relativo al pensionamento anticipato)

Il diritto di soggiorno permanente di cui all’articolo 16 della direttiva 2004/38/CE non è previsto dall’ALC vigente. Quest’ultimo contiene soltanto un diritto di rimanere sul territorio di una parte contraente dopo la fine di un’attività lucrativa (cfr. sotto). Secondo l’articolo 7e i cittadini dell’UE che soggiornano in Svizzera possono acquisire un diritto di soggiorno permanente se soddisfano le condizioni previste da tale articolo. Va notato che l’articolo 7 paragrafo 3 della direttiva 2004/38/CE enumera, in modo non esaustivo, le situazioni in cui è mantenuta la qualità di lavoratore. Per esempio, una persona che inizia una formazione professionale e cessa volontariamente la sua attività lucrativa conserva la qualità di lavoratore se la formazione ha un legame con l’attività professionale anteriore. Inoltre, il diritto di soggiorno permanente si estende ai suoi familiari cittadini di uno Stato terzo che hanno soggiornato legalmente in Svizzera con il cittadino dello Stato membro dell’UE per un periodo ininterrotto di cinque anni.

In riferimento al diritto di soggiorno permanente, la Svizzera è riuscita a ottenere una deroga importante. Mentre all’interno dell’UE il diritto di soggiorno permanente (art. 16 par. 1 della direttiva 2004/38/CE) spetta, a prescindere dalla situazione lavorativa, a tutti i cittadini degli Stati membri dell’UE e ai loro familiari dopo un soggiorno di cinque anni, nelle relazioni tra la Svizzera e l’UE tale diritto è conferito solo alle persone che esercitano un’attività lucrativa e ai loro familiari. Inoltre, i periodi di completa dipendenza dall’aiuto sociale di sei mesi o più non sono computati per il calcolo del periodo di cinque anni.

Questo significa che una persona considerata non esercitante un’attività lucrativa non soddisfa le condizioni per ottenere il diritto di soggiorno permanente di cui al nuovo articolo 7e ALC. È il caso, per esempio, di un cittadino di uno Stato membro dell’UE che si trasferisce in Svizzera dopo il pensionamento o per studiare.

I periodi di dipendenza totale dall’aiuto sociale superiori a sei mesi possono interrompere il computo della durata necessaria per ottenere il diritto di soggiorno permanente (cfr. art. 41c cpv. 3 AP–LStrI; cfr. n. 2.3.8.1.1). È il caso, per esempio, di una persona considerata lavoratore dipendente durante tre anni, che diventa del tutto dipendente dall’aiuto sociale per un anno. Per soddisfare le condizioni per l’ottenimento del diritto di soggiorno permanente, dovrà accumulare ancora due anni supplementari in qualità di lavoratore.