Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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permetteva di mantenere il nucleo della LAFE. Questo significa che, per quanto riguarda l’acquisto di immobili, i cittadini delle parti contraenti che non hanno il loro domicilio principale nello Stato ospitante continuano a non essere equiparati ai cittadini nazionali. Di conseguenza, secondo l’articolo 9 LAFE l’acquisto di un’abitazione secondaria o di vacanza da parte di persone all’estero, e quindi anche da parte di cittadini degli Stati membri dell’UE senza domicilio in Svizzera, sottostà tuttora all’obbligo di autorizzazione previsto dalla LAFE. Un’eccezione è prevista soltanto per l’acquisto di un’abitazione secondaria da parte di frontalieri cittadini degli Stati membri dell’UE/AELS (art. 7 lett. j LAFE). È tuttora vietato anche l’acquisto e il commercio di immobili da parte di persone all’estero a meri fini speculativi o di investimento a breve termine258.

I motivi principali della suddetta deroga erano le preoccupazioni della Svizzera riguardanti la scarsezza di propri terreni produttivi, la domanda estera molto elevata di immobili e la percentuale molto minore – rispetto a diversi Stati membri dell’UE – della popolazione residente proprietaria di abitazioni. Queste preoccupazioni sussistono tuttora, anzi sono ulteriormente cresciute a causa dell’inasprimento della penuria di alloggi. Il protocollo di modifica dell’ALC riprende pertanto senza modifiche materiali, nell’articolo 7f del protocollo di modifica dell’ALC, il disciplinamento derogatorio vigente per l’acquisto di immobili. Pertanto, nel settore dell’acquisto di immobili la Svizzera non è tenuta al recepimento dinamico di futuri atti giuridici dell’UE e non è nemmeno vincolata alla giurisprudenza della CGUE259. Una mera modifica redazionale riguarda il paragrafo 3 della disposizione: conformemente alla legislazione vigente (art. 7 e 13 allegato I ALC vigente) e in analogia ai paragrafi 1 e 2 si chiarisce che anche i frontalieri devono essere cittadini di una parte contraente.

Secondo il vigente articolo 9 paragrafo 6 dell’allegato I all’ALC, un lavoratore dipendente, cittadino di una parte contraente e occupato sul territorio dell’altra parte contraente, gode di tutti i diritti e vantaggi concessi ai lavoratori dipendenti nazionali per quanto riguarda l’alloggio, ivi compreso l’accesso alla proprietà dell’alloggio di cui necessita; è fatto salvo il disciplinamento derogatorio riguardante l’acquisto di immobili (art. 25 allegato I ALC260). Lo stesso vale per i lavoratori indipendenti in virtù dell’articolo 15 paragrafo 2 dell’allegato I all’ALC, secondo cui le disposizioni dell’articolo 9 paragrafo 6 dell’allegato I all’ALC si applicano mutatis mutandis anche ai lavoratori indipendenti. Tuttavia, il contenuto dell’articolo 9 paragrafo 6 dell’allegato I all’ALC corrisponde all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 492/2011 e non è ripreso dal protocollo di modifica dell’ALC. Il disciplinamento derogatorio riguardante l’acquisto di immobili si applica comunque a tutti i cittadini degli Stati

258 Messaggio del 23 giugno 1999 concernente l’approvazione degli accordi settoriali tra la Svizzera e la CE, FF 1999 5092, 5320 segg.

259 Cfr. l’art. 5 par. 7 del protocollo istituzionale relativo all’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone.

260 Nel vigente art. 9 par. 6 dell’allegato I all’ALC si rinvia erroneamente all’art. 26 invece che all’art. 25 dell’allegato I all’ALC, cfr. Felix Schöbi (2001): Das Abkommen über die Freizügigkeit der Personen und der Erwerb von Grundstücken in der Schweiz. In: Daniel Felder / Christine Kaddous (a c. di.): Accords bilatéraux Suisse – UE (Commentaires) / Bilaterale Abkommen Schweiz – EU (Erste Analysen), Collection Dossiers de droit européen, Dossier de droit européen n° 8. Basilea - Bruxelles: Helbing & Lichtenhahn - Bruylant, pag. 418.