Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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membri dell’UE che godono del diritto alla libera circolazione, a prescindere dal fatto che svolgano un’attività lucrativa in Svizzera e che questa sia dipendente o indipendente. Ciononostante, la riserva vigente a favore del disciplinamento derogatorio riguardante l’acquisto di immobili è in futuro espressa mediante un «adeguamento tecnico» dell’articolo 9 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 492/2011. Per quanto riguarda la parità di trattamento dei lavoratori indipendenti, il protocollo di modifica dell’ALC rinvia mutatis mutandis agli articoli 7–10 del regolamento (UE)
n. 492/2011 (art. 4b paragrafo 2 del protocollo di modifica dell’ALC).
Articolo 1 numero 6 del protocollo di modifica, concernente l’articolo 7g dell’ALC (carte d’identità biometriche)
Attualmente la Svizzera rilascia carte d’identità che non dispongono di un microchip, al contrario dei passaporti svizzeri e delle carte di soggiorno biometriche, che da anni offrono questa sicurezza supplementare per evitare abusi dell’identità. Con il progetto per il rinnovamento della carta d’identità 2023 il DFGP ha pertanto previsto la possibilità di rilasciare nei prossimi anni anche una versione biometrica della carta d’identità.
Secondo il regolamento (UE) 2019/1157, tutte le carte d’identità dell’UE rilasciate dal 2021 devono disporre di un supporto di memorazione che contenga due impronte digitali. Le carte d’identità che non soddisfano questo requisito di sicurezza non saranno più valide a partire dal 2031. Con il protocollo di modifica dell’ALC s’intende rendere obbligatorio tale requisito, ai fini dell’esercizio del diritto alla libera circolazione, anche per le carte d’identità svizzere.
Nel senso di una deroga, l’articolo 7g prevede una proroga dei termini previsti dal regolamento (UE) 2019/1157 per l’introduzione della carta d’identità biometrica. A partire dall’entrata in vigore del protocollo di modifica dell’ALC la Svizzera avrà un anno di tempo per introdurre le carte d’identità biometriche. Inoltre, tutte le carte d’identità svizzere senza supporto di memorizzazione rilasciate prima saranno valide nell’UE fino alla loro data di scadenza (al massimo 10 anni).
Articolo 1 numero 6 del protocollo di modifica, concernente l’articolo 7h dell’ALC (allontanamento)
a.) Situazione iniziale
L’articolo 7h («espulsione») e la direttiva 2004/38/CE (capo VI, art. 27–33) disciplinano la protezione dei cittadini degli Stati membri dell’UE da provvedimenti per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, compresa l’espulsione penale. L’articolo 7h stabilisce anche le deroghe all’applicazione di alcune disposizioni del capo VI della direttiva 2004/38/CE.
Durante i negoziati tra la Svizzera e l’UE sul recepimento della direttiva 2004/38/CE si è anche posta la questione della compatibilità degli articoli 27–33 di tale direttiva con le disposizioni costituzionali riguardanti l’espulsione di stranieri che commettono reati (art. 121 cpv. 3–6 Cost, cfr. n. 2.3.10.1.2). L’esame approfondito della questione ha evidenziato che alcune disposizioni degli articoli 27–33 della direttiva 2004/38/CE