Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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sono in tensione con l’articolo 121 capoversi 3–6 Cost. Bisogna tuttavia distinguere tra le tensioni che creerebbe il recepimento della direttiva 2004/38/CE, poiché questa introduce ulteriori obblighi rispetto all’ALC (art. 28 par. 2 e 3 nonché art. 33 par. 2 della direttiva 2004/38/CE), e le tensioni a prescindere dal recepimento di tale direttiva, ossia quelle che risultano già dall’ALC vigente (art. 27 e art. 32 par. 1 della direttiva 2004/38/CE).
Il primo periodo dell’articolo 7h sancisce che le parti contraenti hanno convenuto di mantenere le limitazioni del diritto d’ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza contemplate dall’ALC vigente. Ne risulta che il protocollo di modifica dell’ALC non introduce per le parti contraenti nuovi obblighi riguardanti l’espulsione penale. Ciò è confermato dall’articolo 5 (par. 1 in combinato disposto con il par. 7) del PI–ALC, secondo cui l’obbligo d’integrazione di cui al paragrafo 1 non si applica alle disposizioni o agli atti giuridici dell’UE rientranti nel campo d’applicazione di un’eccezione, come nel caso dell’espulsione (art. 7h).
b.) Disposizioni non applicabili della direttiva 2004/38/CE (art. 7h secondo e terzo periodo)
Il secondo periodo dell’articolo 7h sancisce che l’articolo 28 paragrafi 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE non è applicabile alla Svizzera. Questa deroga vale anche per la pertinente giurisprudenza della CGUE e per future disposizioni in questo ambito, il che significa che non è previsto il recepimento dinamico del diritto.
Il terzo periodo dell’articolo 7h offre alle parti contraenti la possibilità di applicare, anziché l’articolo 33 paragrafo 2 della direttiva 2004/38/CE, il diritto dell’UE risultante dall’ALC vigente. Rinunciando all’attuazione dell’articolo 33 paragrafo 2 della direttiva 2004/38/CE, la Svizzera sfrutta questa possibilità e mantiene gli obblighi risultanti dall’ALC vigente. Infatti, anche la suddetta disposizione della direttiva 2004/38/CE rafforza la protezione contro l’allontanamento e impone un obbligo supplementare rispetto all’ALC vigente, stabilendo che, se il provvedimento di allontanamento è eseguito a oltre due anni di distanza dalla sua adozione, va verificato d’ufficio che la minaccia che l’interessato costituisce per l’ordine pubblico o per la pubblica sicurezza sia attuale e reale. Inoltre, è previsto l’obbligo di valutare l’eventuale mutamento obiettivo delle circostanze intervenuto successivamente all’adozione del provvedimento di allontanamento.
Per contro, la Svizzera s’impegna, come già detto, a mantenere gli obblighi risultanti dall’ALC vigente. Vi rientra anche il diritto dell’interessato di chiedere un riesame della decisione di allontanamento. Concretamente, la Svizzera, anziché applicare l’articolo 33 paragrafo 2 della direttiva 2004/38/CE, deve continuare a rispettare l’articolo 3 della direttiva 64/221/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964261, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, alla quale rinvia il vigente articolo 5 dell’allegato I ALC, nonché la pertinente giurisprudenza della CGUE (art. 16 par. 2 ALC vigente) emanata entro il
261 Direttiva 64/221/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità, GU 56 del 4 aprile 1964, pag. 850–857.