Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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20 giugno 1999. Anche se la CGUE non ha emanato una sentenza che si riferisca in modo specifico al riesame di una decisione di allontanamento prima dell’esecuzione di quest’ultima, la sua giurisprudenza antecedente al 1999 accorda il diritto al riesame se l’interessato fa valere, entro un periodo di tempo adeguato dopo la decisione di allontanamento, un mutamento della situazione obiettiva.262

c.) Disposizioni applicabili della direttiva 2004/38/CE

A parte le suddette eccezioni, sono applicabili le restanti disposizioni del capo VI (art. 27–33) della direttiva 2004/38/CE, compresi, per i motivi elencati qui appresso, gli articoli 27 e 32 paragrafo 1.

L’articolo 27 della direttiva 2004/38/CE disciplina, tra le altre cose, le condizioni che devono essere soddisfatte per limitare per motivi di ordine pubblico e di sicurezza la libertà di circolazione dei cittadini degli Stati membri dell’UE. Tali condizioni sono quindi applicabili anche ai provvedimenti di allontanamento dal territorio di uno Stato contraente. Poiché le condizioni corrispondono a quelle previste dal vigente articolo 5 dell’allegato I all’ALC e dalla pertinente giurisprudenza della CGUE (art. 16 par. 2 ALC vigente), l’articolo 27 della direttiva 2004/38/CE non introduce nuovi obblighi per la Svizzera.

Le suddette condizioni si trovano tuttavia attualmente in un rapporto di tensione con il tenore dell’articolo 121 capoversi 3–6 Cost., che prevede un automatismo per la pronuncia dell’espulsione penale e una durata minima di cinque anni (in caso di recidiva 20 anni) del divieto d’entrata da pronunciare nel caso concreto. Inoltre, gran parte delle condizioni sono in un rapporto di tensione anche con la legislazione di attuazione, che non tiene sufficientemente conto dell’analisi della minaccia prevista dall’ALC vigente, ossia l’esame se sussista una minaccia effettiva, attuale e considerevole che tocchi gli interessi fondamentali della società (cfr. art. 66a segg. CP e art. 49a segg. CPM).

In occasione dell’attuazione dell’iniziativa popolare per l’espulsione di stranieri che commettono reati (Iniziativa espulsione263), tale problematica era tuttavia nota; è stato coscientemente accettato e anche comunicato in modo trasparente che le disposizioni sull’espulsione penale potrebbero essere parzialmente incompatibili con l’ALC vigente264. Le tensioni con il diritto vigente riguardano tuttavia soprattutto il livello normativo; pur sviluppando (conformemente alla volontà del legislatore) una prassi relativamente restrittiva per quanto riguarda la rinuncia a un’espulsione in virtù dell’ALC, nella sua giurisprudenza il Tribunale federale ha sempre tenuto conto delle disposizioni concordate nell’ALC.

262 CGUE, sentenza del 18 maggio 1982 Adoui e Cornuaille / Stato del Belgio, 115/81 e 116/81, UE:C:1982:183, e sentenza del 17 giugno 1997, The Queen / Secretary of State for the Home Department, ex parte Shingara e Radiom, C111/95 e C-111/95, UE:C:1997:300.

263 Iniziativa popolare del 15 febbraio 2008 «Per l’espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa espulsione)» RU 2011 1199.

264 Cfr. il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 2013 concernente la modifica del Codice penale e del Codice penale militare (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati), FF 2013 5163, 5240 seg. e 5244.