Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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L’articolo 32 paragrafo 1 della direttiva 2004/38/CE accorda alla persona oggetto dell’allontanamento il diritto di presentare una domanda di revoca del divieto d’ingresso dopo il decorso di un congruo periodo e in ogni modo dopo tre anni a decorrere dall’esecuzione dell’allontanamento. Se le circostanze che avevano portato all’allontanamento sono mutate, il divieto d’entrata deve essere riesaminato e, se del caso, revocato. Inoltre, le autorità devono pronunciarsi in merito alla domanda entro sei mesi dalla presentazione della stessa. Tuttavia, l’obbligo del riesame di una decisione di allontanamento in caso di mutamento delle circostanze dopo la prima decisione non è nuovo. Esso risulta infatti dalla giurisprudenza della CGUE265 ai sensi dell’articolo 16 paragrafo 2 dell’ALC vigente, già applicabile alla Svizzera. L’unica differenza con l’ALC vigente è che l’articolo 32 paragrafo 1 della direttiva 2004/38/CE definisce chiaramente i termini per il richiedente e le autorità. Quanto ai criteri per la verifica della validità del divieto d’ingresso, questi sono presumibilmente retti dall’articolo 27 della direttiva 2004/38/CE (in merito all’attuale rapporto di tensione a livello normativo e con la giurisprudenza dei tribunali, cfr. sopra).

Le disposizioni di legge vigenti riguardanti l’espulsione penale non prevedono una base giuridica per la suddetta possibilità di riesame e di revoca (cfr. art. 66a segg. CP, art. 49a segg. CPM). Poiché l’articolo 32 paragrafo 1 della direttiva 2004/38/CE – come le altre disposizioni per le quali non è prevista una deroga – sarà direttamente applicabile, s’intende rinunciare, come in occasione dell’attuazione dell’Iniziativa espulsione, a sancire in modo esplicito nella legge la possibilità di riesame e di revoca; tale possibilità sarà affidata, come sinora, alla giurisprudenza dei tribunali.

d.) Conseguenze della giurisprudenza della CGUE posteriore al 20 giugno 1999 relativa al «soggiorno illegale» di cittadini degli Stati membri dell’UE

Secondo l’articolo 7 paragrafo 2 del PI–ALC, la Svizzera s’impegna, fatte salve deroghe esplicitamente previste, di tenere conto della giurisprudenza pronunciata dalla CGUE prima e dopo il protocollo di modifica dell’ALC. Secondo tale giurisprudenza tutti i cittadini degli Stati membri dell’UE beneficiano, in virtù della loro cittadinanza, dei diritti del capo VI della direttiva 2004/38/CE, anche nel caso in cui non soggiornino legalmente sul territorio di un altro Stato membro266. Tuttavia, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale267, i cittadini dell’UE che non possono far valere un diritto di soggiorno specifico previsto dall’ALC non beneficiano attualmente della tutela dell’articolo 5 dell’allegato I all’ALC vigente. Ai cittadini degli Stati membri dell’UE privi del diritto di soggiorno si applicano pertanto gli articoli 66a e seguenti CP come se fossero cittadini di Stati terzi (non contemplati dall’ALC). Le disposizioni del capo VI della direttiva 2004/38/C, che sono state riprese nell’ALC, richiedono fondamentalmente una modifica di tale prassi.

265 CGUE, sentenza del 18 maggio 1982 Adoui e Cornuaille / Stato del Belgio, 115/81 e 116/81, UE:C:1982:183, e sentenza del 17 giugno 1997, The Queen / Secretary of State for the Home Department, ex parte Shingara e Radiom, C-65/95 e C-111/95, UE:C:1997:300.

266 CGUE, sentenza del 7 giugno 2007 Commissione / Paesi Bassi C-50/06, UE:C:2007:325, n. marg. 4 segg. Va notato che questa sentenza riguarda la direttiva 64/221/CEE (a cui rinvia l’art. 5 dell’allegato I all’ALC vigente), le cui disposizioni sono state riprese nel capo VI della direttiva 2004/38/CE.

267 Cfr. in particolare DTF 145 IV 55, 145 IV 364 e la sentenza del Tribunale federale del

28 novembre 2018, 6B_1152/2017.