Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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Articolo 1 numero 6 del protocollo di modifica, concernente l’articolo 7i dell’ALC (ingresso di cittadini di uno Stato terzo)
Il presente articolo trasferisce nella parte principale dell’accordo il disciplinamento dell’articolo 1 paragrafo 1 dell’allegato I all’ALC vigente, secondo cui può essere imposto un visto d’ingresso o un obbligo equivalente ai lavoratori distaccati ai sensi del vigente articolo 17 dell’allegato I all’ALC che non possiedono la cittadinanza di una delle parti contraenti. Questo non vale per i lavoratori che beneficiano di un diritto d’ingresso in virtù di atti giuridici ripresi nell’allegato I o di altri strumenti applicati tra le parti contraenti.
Articolo 1 numero 7 del protocollo di modifica, concernente l’articolo 10 dell’ALC (Cambiamenti nella composizione dell’Unione europea)
Il presente articolo disciplina la procedura per estendere l’ALC a nuovi Stati membri dell’UE. Prevede la negoziazione di un regime transitorio che consenta l’apertura graduale del mercato del lavoro, tenendo conto anche della grandezza demografica e del dislivello economico. Le disposizioni anteriori sui regimi transitori, che prevedevano contingenti, la priorità dei lavoratori residenti, il controllo delle condizioni salariali e di lavoro nonché la cosiddetta clausola di salvaguardia – che, nel caso di un’immigrazione elevata, superiore alla media, di cittadini del nuovo Stato membro dell’UE, consentiva alla Svizzera di reintrodurre contingenti per un periodo di tempo determinato
– sono nel frattempo scadute e vengono pertanto abrogate. I parametri di tale regime transitorio costituiscono tuttavia ancora un punto di riferimento per i regimi transitori futuri.
Articolo 1 numero 8 del protocollo di modifica, concernente l’articolo 14 dell’ALC (Comitato misto)
Nel quadro del pacchetto Svizzera-UE, per quanto opportuno, si procede a un’armonizzazione delle disposizioni relative al Comitato misto in tutti gli accordi interessati (v. n. 2.1.5.7). Il Comitato misto ha tutt’ora il compito di assicurare il corretto funzionamento e il scambio continuo di informazioni tra le Parti contraenti. Il Comitato misto ha inoltre sempre la possibilità di formulare raccomandazioni e adottare decisioni nei casi previsti dall’ALC. Tali decisioni sono ora previste anche per il recepimento di nuovi atti giuridici nel allegato I e non solo, come finora, negli allegati II e III (v. art. 18) nonché nell’ambito della clausola di salvaguardia (v. art. 14a). Inoltre, la clausola di salvaguardia non è più sancita nell’articolo 14 paragrafo 2, bensì in un esteso nuovo articolo 14a ALC.
Articolo 1 numero 9 del protocollo di modifica, concernente l’articolo 14a dell’ALC (clausola di salvaguardia)
Conformemente al mandato negoziale, la clausola di salvaguardia generale, sancita finora dall’articolo 14 paragrafo 2 dell’ALC vigente, è stata concretizzata. La clausola di salvaguardia è ora sancita in un nuovo articolo a sé stante (art. 14a ALC). La situazione di partenza è tuttora la presenza di gravi difficoltà di ordine economico o sociale. Tuttavia, il nuovo articolo precisa ora che i problemi devono essere riconducibili all’applicazione dell’ALC. La clausola di salvaguardia si riferisce quindi all’intero