Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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ALC e a tutti gli ambiti ivi disciplinati. In presenza di gravi difficoltà di ordine economico o sociale il CM può, su richiesta di una parte, adottare misure appropriate. Se all’interno del CM non si raggiunge un consenso, l’articolo 14a del nuovo ALC prevede la possibilità di ciascuna parte contraente di avviare una procedura dinnanzi al tribunale arbitrale. In tale contesto si distingue tra una procedura ordinaria e una procedura urgente.
Nella procedura ordinaria una parte contraente può, dopo 60 giorni di discussioni senza esito nel CM, avviare la procedura dinnanzi al tribunale arbitrale, se vi sono «gravi difficoltà di ordine economico». Il tribunale arbitrale deve decidere entro sei mesi dalla sua istituzione e dalla designazione dei suoi giudici (nuovo art. 14a cpv. 1– 3 del protocollo di modifica dell’ALC; cfr. n. 2.1).
In «circostanze eccezionali di urgenza, quando rischia di subire danni economici molto gravi» una parte contraente può optare per la procedura urgente. In tal caso può adire il tribunale arbitrale se il CM non raggiunge un consenso entro 30 giorni (art. 14a par. 4 del protocollo di modifica dell’ALC). Inoltre, al tribunale arbitrale può essere chiesta l’applicazione di misure protettive provvisorie durante la procedura. Il tribunale arbitrale decide, dopo un esame sommario (prima facie), entro 30 giorni se sono soddisfatte le condizioni per adottare tali misure. Si applica mutatis mutandis l’articolo III.10 dell’appendice relativa al tribunale arbitrale (cfr. n. 2.1). Qualora il tribunale arbitrale decida che le condizioni siano soddisfatte, possono essere adottate misure protettive provvisorie (art. 14a cpv. 5 del protocollo di modifica dell’ALC). In tal caso, per porre rimedio a un eventuale squilibrio, l’altra parte contraente può adottare misure di riequilibrio provvisorie nell’ambito dell’ALC. Il tribunale arbitrale deve adottare una decisione definitiva entro sei mesi dalla sua costituzione e dalla designazione dei suoi giudici (cfr. n. 2.1).
Qualora il tribunale arbitrale decida che le difficoltà invocate sono state comprovate e sono dovute all’applicazione dell’ALC (decisione positiva), la parte contraente che ha presentato la richiesta può adottare misure protettive adeguate. Se tali misure creano uno squilibrio nell’ALC, l’altra parte contraente può adottare, nel campo d’applicazione dell’ALC, misure di riequilibrio adeguate a compensare un eventuale squilibrio (art. 14a par. 3 del protocollo di modifica dell’ALC).
I fattori che possono avviare la procedura dinanzi al tribunale arbitrale («gravi difficoltà di ordine economico») si distinguono dalle situazioni che comportano la discussione nel CM («gravi difficoltà di ordine economico o sociale», art. 14a par. 1 del protocollo di modifica dell’ALC). La diversa definizione delle situazioni tiene conto del fatto che difficoltà di ordine sociale sono fondamentalmente connesse a indicatori economici e perciò possono essere comprese dal termine «problemi economici». Ciò permette anche di provare concretamente le difficoltà di ordine sociale nella procedura dinnanzi al tribunale arbitrale. Per valutare le «difficoltà di ordine economico» sono pertinenti indicatori sia macro- che microeconomici. Questo vale anche per la situazione del «rischio di danni economici molto gravi», che deve sussistere per l’adozione provvisoria di misure protettive nella procedura urgente. Se per esempio un’impresa economicamente importante per una regione rischia di fallire a causa dei salari inferiori dei lavoratori distaccati, il criterio potrebbe essere soddisfatto.