Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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disoccupati involontariamente durante i primi dodici mesi dell’attività lucrativa. Se l’attività lucrativa è esercitata per più di dodici mesi, l’interessato perde la qualità di lavoratore e il relativo diritto di soggiorno se non si registra presso l’ufficio del lavoro competente o se si rifiuta di partecipare a una strategia di reintegrazione. Inoltre, perde la qualità di lavoratore se non trova un lavoro entro sei mesi dalla fine dell’indennità di disoccupazione, sempreché non renda credibile che vi sia la probabilità di trovare un nuovo impiego entro un periodo di tempo ragionevole (art. 61a AP-LStrI). In virtù della dichiarazione comune numero 4, continuerà a essere applicata la procedura di notifica dei soggiorni di breve durata per motivi di lavoro. Allo stesso tempo, in base alla dichiarazione unilaterale, la procedura di notifica sarà estesa anche ai lavoratori indipendenti che esercitano un’attività a tempo determinato senza intenzione di stabilirsi in Svizzera. Sia questi due obblighi di notifica che quello relativo ai lavoratori indipendenti che prestano servizi in qualità di frontalieri sono sanciti nella LDist (cfr. art. 6a, 6b e 6e AP-LDist). Essendo l’obbligo di notifica per i lavoratori distaccati già previsto nella LDist vigente, tutti gli obblighi di notifica per lavoratori che esercitano un’attività lucrativa non superiore a tre mesi saranno in futuro disciplinati nella LDist.
2.3.7.1.2 Protezione dei salari
Il progetto di revisione della LDist contiene sostanzialmente gli adeguamenti resi necessari dal recepimento nell’ALC (allegato I) delle direttive dell’UE sul distacco dei lavoratori. Finora il riferimento al diritto pertinente sul distacco dei lavoratori era contenuto nell’articolo 22 paragrafo 2 dell’allegato I dell’ALC del 1999. L’articolo 22 paragrafo 2 stabilisce che la Svizzera applica ai lavoratori distaccati le disposizioni sulle condizioni di lavoro e di occupazione vigenti in Svizzera. Le disposizioni sono contenute nella LDist e corrispondono alla direttiva 96/71/CE nella versione applicabile al momento della firma dell’ALC nel 1999. Il protocollo di modifica sposta ora questa disposizione nella parte principale dell’ALC (nuovo art. 5f par. 2).
Il nuovo diritto sul distacco dei lavoratori include non solo la direttiva 96/71/CE, che esisteva già alla conclusione dell’ALC del 21 giugno 1999, ma anche due ulteriori direttive UE sul distacco dei lavoratori che sono state adottate negli ultimi anni. La direttiva (UE) 2018/957 modifica la direttiva 96/71/CE sul distacco dei lavoratori e stabilisce il principio della «parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo». La direttiva di applicazione del 2014 (direttiva 2014/67/UE) garantisce l’esecuzione e l’applicazione della direttiva 96/71/CE. Essa mira a far rispettare i diritti dei lavoratori distaccati attualmente sanciti dalla direttiva sul distacco dei lavoratori modificata dalla direttiva (UE) 2018/957. A tal fine prevede misure adottate dal Paese ospitante, che comprendono, in particolare, l’obbligo di notifica prima dell’inizio del distacco, indicazioni obbligatorie sul rapporto di lavoro all’atto della notifica, la messa a disposizione di documenti sul posto, la designazione di un interlocutore, lo svolgimento di controlli e la concessione di assistenza amministrativa come la fornitura di informazioni, la notifica di documenti e l’esecuzione di sanzioni amministrative.
Adeguamenti nella LDist legati al recepimento del diritto dell’UE sul distacco dei lavoratori
Il recepimento nell’ALC del diritto dell’UE sul distacco dei lavoratori e le eccezioni concordate al riguardo richiedono l’adeguamento di alcune disposizioni nella LDist.