Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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Il periodo di notifica preliminare è ora limitato ai settori a rischio definiti autonomamente dalla Svizzera e, allo stesso tempo, ridotto da otto giorni civili a quattro giorni lavorativi (nuovo art. 5g ALC). Sono giorni lavorativi i giorni feriali escluso il sabato. L’obbligo di depositare una cauzione previsto nei CCL di obbligatorietà generale si applicherà alle aziende distaccanti solo in caso di recidiva, compresa la possibilità di imporre sanzioni che vanno fino al divieto di offrire servizi in caso di mancato pagamento della cauzione (nuovo art. 5h ALC). La deroga relativa all’obbligo per i prestatori di servizi indipendenti di fornire certi documenti, di cui al nuovo articolo 5i ALC, sarà disciplinata all’articolo 6c AP-LDist. Va precisato che l’articolo 1a LDist è stato spostato nell’articolo 6c AP-LDist.

La direttiva 2014/67/UE prevede diverse misure di controllo e di esecuzione. La concessione della reciproca cooperazione amministrativa transfrontaliera per la fornitura di informazioni e l’esecuzione di sanzioni amministrative passate in giudicato garantisce che gli obblighi dei datori di lavoro nello Stato ospitante possano essere eseguiti anche nello Stato di provenienza. A tal fine, nella LDist si introducono le basi legali per la concessione e l’utilizzo della cooperazione amministrativa per la fornitura di informazioni, la notifica di documenti e le sanzioni amministrative, nonché per l’esecuzione di tali sanzioni. La cooperazione tra le autorità avviene attraverso il sistema di informazione del mercato interno dell’UE (IMI), al quale la Svizzera sarà collegata. La partecipazione della Svizzera all’IMI prevede che le responsabilità per l’amministrazione e le autorizzazioni all’uso del sistema siano definite a livello federale, cantonale e degli organi di esecuzione paritetici (v. 2.3.6.2.3).

Inoltre, nella LDist si introduce l’obbligo per il datore di lavoro di designare un interlocutore in Svizzera che, per conto del datore di lavoro, riceve i documenti e le comunicazioni degli organi di controllo e invia i documenti che attestano il rispetto delle condizioni salariali e lavorative. Il progetto di legge prevede anche l’obbligo di tenere a disposizione i documenti sul posto.

Spese

L’obbligo di recepimento dinamico del diritto comprende anche la regolamentazione dell’UE sulle spese secondo l’articolo 3 paragrafo 7 comma 2 della direttiva 96/71/CE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/957. La modifica della direttiva 96/71/CE mirava a realizzare nell’UE il principio della «parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo». La portata della disposizione sul rimborso delle spese contenuta nell’articolo 3 paragrafo 7 secondo comma della direttiva 96/71/CE riveduta non è ancora stata chiarita in modo definitivo. Secondo la formulazione della disposizione, il datore di lavoro è tenuto a rimborsare le spese associate al distacco, in conformità con la normativa e/o le prassi nazionali applicabili al rapporto di lavoro.

286

Il 30 aprile 2024 la Commissione europea ha pubblicato una relazione sull’applicazione e l’attuazione della direttiva (UE) 2018/957 negli Stati membri, affermando che

286 https://op.europa.eu/it > Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea > RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO concernente l’applicazione e l’attuazione della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.