Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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tutte le spese rese necessarie dall’esecuzione del lavoro, comprese le spese di sussistenza se il lavoratore è occupato fuori del luogo di lavoro (cpv. 1). Mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo di lavoro può essere stabilito un rimborso in forma d’indennità fissa, come diarie o indennità complessive settimanali o mensili, a condizione che copra tutte le spese necessarie (cpv. 2). L’articolo 2a AP- LDist si basa sulla regolamentazione delle spese di cui all’articolo 327a CO e obbliga le aziende di distacco estere a rimborsare le spese necessarie allo stesso modo dei datori di lavoro nazionali. Ciò garantisce la parità di trattamento tra le imprese nazionali e quelle estere. Il datore di lavoro estero è libero di prevedere per il proprio personale regoalmentazioni sulle spese più favorevoli di quelle previste dall’articolo 327a CO; ciò non ha alcun effetto sui datori di lavoro nazionali e sull’articolo 327a CO.

Il principio di proporzionalità è rispettato in quanto si applicano in primo luogo la normativa o le prassi nazionali applicabili al rapporto di lavoro dei lavoratori distaccati. Solo se le spese necessarie sostenute in Svizzera non sono coperte si applica l’obbligo di rimborso di cui all’articolo 2a capoverso 2 AP-LDist. Invece del rimborso delle spese necessarie, sono possibili anche indennità complessive usuali per il luogo di distacco in Svizzera.

Considerato che la Svizzera ha un livello dei prezzi e quindi un costo della vita notevolmente più elevato rispetto agli Stati membri dell’UE, una misura come quella prevista dall’articolo 2a AP-LDist è indispensabile per mantenere gli standard sociali e la pace sociale e per garantire condizioni di concorrenza eque tra le aziende nazionali e quelle estere. Deve quindi essere considerata una disposizione di ordine pubblico. Senza questa misura, la garanzia di condizioni lavorative e salariali eque per i lavoratori distaccati in Svizzera sarebbe compromessa e le aziende distaccanti estere otterrebbero un vantaggio competitivo notevole in termini di costi rispetto alle aziende nazionali. La regolamentazione delle spese di cui all’articolo 2a AP-LDist è quindi giustificata per il mantenimento della pace sociale e di condizioni concorrenziali eque.

Legislazione di attuazione dell’esito dei negoziati

L’attuazione dell’esito dei negoziati implica l’abolizione del termine di notifica preliminare di otto giorni o la sua riduzione a quattro giorni lavorativi nei settori a rischio, l’introduzione di un obbligo di notifica prima dell’inizio dei lavori negli altri settori e un adeguamento dell’obbligo di depositare una cauzione, che è stato limitato ai casi di recidiva. In base all’esito dei negoziati, sarà introdotta anche una nuova sanzione che va fino all’obbligo di offrire servizi in caso di mancato pagamento della cauzione (limitatamente ai casi di recidiva).

Aggiornamento delle norme sulla protezione dei dati

Infine, l’AP-LDist include anche disposizioni sulla protezione dei dati per le persone coinvolte nell’esecuzione della LDist. L’attuale articolo 8 LDist contiene solo poche indicazioni sulla protezione materiale dei dati nell’esecuzione della LDist. Tuttavia, queste norme non soddisfano più il principio di legalità, per cui gli articoli 8o–8q AP- LDist specificano e regolano in dettaglio il trattamento e la comunicazione dei dati. Questi aspetti includono la comunicazione dei dati tra gli organi di esecuzione della LDist, la comunicazione dei dati tra questi organi e altre autorità di vigilanza del mercato del lavoro e in relazione alle attività transfrontaliere.