Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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2.3.7.1.3 Non discriminazione in relazione alle tasse universitarie
In seguito all’entrata in vigore del Protocollo di modifica dell’ALC, le scuole universitarie e le scuole universitarie professionali saranno obbligate ad applicare agli studenti cittadini di uno Stato membro dell’UE le tasse universitarie applicate agli studenti svizzeri, indipendentemente dal luogo di residenza. Il principio generale di non discriminazione si applica anche a eventuali meccanismi di sostegno da parte delle scuole universitarie relativi alle tasse universitarie (p. es. misure di esenzione). Le disposizioni della legge del 4 ottobre 1991287 sui PF relative alle tasse universitarie devono essere modificate (art. 34d cpv. 2 e 2bis):
Il Consiglio dei PF può stabilire tasse universitarie più elevate per gli studenti provenienti da Paesi terzi: modificherà di conseguenza l’ordinanza emanata sulle tasse nel settore dei PF.
Le disposizioni proposte adeguano la modifica della legge sui PF adottata dall’Assemblea federale il 27 settembre 2024288 conformemente alle disposizioni dell’Accordo. Il Consiglio federale propone inoltre di trasferire nuovamente al Consiglio dei PF la competenza di stabilire le tasse universitarie per gli studenti provenienti da Paesi terzi: si aspetta che quest’ultimo continui a tenere conto nelle proprie analisi della decisione dell’Assemblea federale di aumentare la partecipazione ai costi da parte degli studenti stranieri (v. sopra), anche senza una disposizione legislativa concreta.
2.3.7.2 Misure d’accompagnamento con modifiche legislative
2.3.7.2.1 Immigrazione
I diritti derivanti dall’ALC sono negati o si estinguono se sono invocati in modo abusivo o fraudolento. La legge fornisce esempi di situazioni in cui si è in presenza di abusi di diritto o di frodi (art. 61c AP–LStrI).
S’intende inoltre migliorare lo scambio di dati tra le autorità della migrazione, i SPC, le autorità dell’aiuto sociale e gli organi competenti per le prestazioni complementari. In particolare, i SPC dovranno comunicare alle autorità della migrazione l’annuncio presso gli uffici regionali di collocamento, il versamento di indennità di disoccupazione o il rifiuto della strategia di reintegrazione (art. 97 cpv. 3 lett. dbisAP–LStrI).
I cittadini degli Stati membri dell’UE devono essere sanzionati se violano gli obblighi di cui all’articolo 13a AP–LStrI (art. 120 cpv. 1 lett. a AP–LStrI). Devono essere sanzionate anche le imprese straniere o i prestatori di servizi indipendenti stranieri che aprono un’impresa in Svizzera non esercitante un’attività reale e durevole, al solo scopo di assumere un cittadino di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS eludendo la limitazione di 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile prevista dall’ALC o dalla Convenzione AELS (società di comodo). Una sanzione deve essere inoltre prevista per le imprese straniere o i prestatori di sevizi indipendenti stranieri che forniscono servizi in Svizzera senza autorizzazione per un periodo superiore a 90 giorni per anno civile (art. 122d AP–LStrI).
287 RS 414.110
288 FF 2024 2497