Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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2.3.7.2.2 Protezione dei salari Interlocutore e obbligo di documentazione sul posto
La riduzione del termine di notifica preliminare da otto giorni civili a quattro giorni lavorativi e la sua limitazione ai settori a rischio sono compensati, oltre che dall’ottimizzazione e dallo sviluppo della procedura di notifica centralizzata, dall’obbligo per le aziende distaccanti di nominare un interlocutore in Svizzera e dall’introduzione di un obbligo di documentazione sul posto. Queste ultime misure sono descritte in dettaglio nella sezione dedicata alla legislazione di attuazione (v. n. 2.3.7.1.2).
Ottimizzazione e sviluppo della procedura di notifica centralizzata
Al fine di soddisfare i requisiti in materia di pianificazione dei controlli a seguito della riduzione del termine di notifica preliminare e della sua limitazione ai settori a rischio, la procedura di notifica sarà per quanto possibile automatizzata e centralizzata a livello federale. Le notifiche non verranno più trasmesse dall’autorità designata dal Cantone, ma da un’autorità federale. In futuro, la notifica sarà automatizzata e trasmessa direttamente agli organi di controllo competenti (CP, CT cantonali e autorità cantonale). A tal fine è necessario un adeguamento della LDist. L’articolo 6 capoverso 6 AP- LDist autorizza il Consiglio federale a determinare l’autorità federale a cui deve essere presentata la notifica di un impiego in Svizzera e che provvederà a trasmetterla agli organi di controllo. Parallelamente agli adeguamenti alla procedura di notifica nell’ambito delle modifiche dell’articolo 6 capoversi 1, 4 e 6, sono previste ulteriori ottimizzazioni (v. n. 2.3.7.3.2).
Misure di accompagnamento all’obbligo di depositare una cauzione
Per far applicare l’obbligo di depositare una cauzione, che in futuro sarà limitato ai casi di recidiva, si intende introdurre una sanzione amministrativa che può portare fino al divieto di offrire servizi finché la sanzione non viene pagata (art. 9 cpv. 2 lett. bbis). Gli altri obblighi collettivi di cui all’articolo 2 capoverso 2bise 2quaterLDist continuano a non poter essere sanzionati ai sensi dell’articolo 9 LDist.
Per il resto, viene mantenuto il divieto di offrire servizi previsto dalla LDist (art. 9 cpv. 2 lett. b – e LDist). La sanzione amministrativa del divieto di offrire servizi è uno strumento indispensabile nell’esecuzione della LDist e viene applicata se le aziende distaccanti estere si rifiutano di fornire informazioni durante un controllo, non pagano le sanzioni amministrative o commettono gravi violazioni delle condizioni lavorative e salariali.
Per compensare la riduzione dell’obbligo di depositare una cauzione, la responsabilità dell’appaltatore primario nei settori dell’edilizia, del genio civile e dei rami accessori dell’edilizia viene estesa anche ai crediti delle CP, come le pene convenzionali e le spese di controllo. In caso di violazione delle condizioni lavorative e salariali minime da parte dei suoi subappaltatori, l’appaltatore primario sarà ritenuto responsabile delle pene convenzionali imposte e delle spese di controllo legate alle violazioni. In questo modo si eliminano anche le difficoltà nell’applicazione transfrontaliera delle pene convenzionali e delle spese di controllo, di diritto civile. Le sanzioni amministrative previste dall’articolo 9 potranno in futuro essere eseguite nel Paese di provenienza