Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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costoso. Con l’attuazione prevista si garantisce che gli offerenti non sottoposti a un CCL di obbligatorietà generale potranno continuare a utilizzare l’autodichiarazione per provare l’osservanza delle condizioni lavorative e salariali. Pertanto, ai servizi d’acquisto non sarà consentito escluderli dalla procedura di aggiudicazione per il fatto che sottostanno a un CCL specifico e non a un CCL di obbligatorietà generale. Secondo la normativa vigente, le aziende straniere che hanno già fornito prestazioni in Svizzera possono ottenere la certificazione CCL alle stesse condizioni valide per le aziende svizzere. Ai fini di un’attuazione non discriminatoria, le commissioni paritetiche dovranno rilasciare una certificazione anche alle aziende che non sono mai state attive sul territorio svizzero.

La LAPub non si applica ai committenti cantonali e comunali. I Cantoni dispongono di competenze legislative proprie nel settore degli appalti pubblici. Al fine di sensibilizzare i committenti di tutti i livelli (Cantoni, Comuni, enti di diritto pubblico ecc.) all’inasprimento della regolamentazione concernente l’obbligo di fornire la prova dell’osservanza delle condizioni di lavoro, la KBOB intende formulare raccomandazioni in materia. Tutti i livelli federali sono rappresentati in seno alla KBOB.

Questa misura riguarderà in particolare il settore del genio civile, in cui oltre l’85 per cento degli investimenti edili è effettuato da committenti pubblici (Confederazione, Cantoni e Comuni); nel settore dell’edilizia tali investimenti rappresentano il 18 per cento circa.

Protezione contro la disdetta nel Codice delle obbligazioni svizzero per i rappresentanti dei lavoratori

Al fine di salvaguardare le strutture di partenariato sociale nell’ambito della protezione dei salari, è necessario introdurre una nuova regolamentazione per tutelare contro la disdetta i rappresentanti eletti dei lavoratori, i membri di un organo paritetico di un istituto di previdenza per il personale e i membri dei comitati nazionali di settore il cui ambito è coperto da un CCL di obbligatorietà generale. La nuova regolamentazione si applicherà ai datori di lavoro che impiegano almeno cinquanta lavoratori, analogamente al limite previsto dall'articolo 3 della legge del 17 dicembre 1993 sulla partecipazione289. Se il datore di lavoro intende dare la disdetta a una di queste persone, deve informare il lavoratore interessato indicandone i motivi. Su richiesta del lavoratore, le parti terrano un colloquio. Le discussioni possono articolarsi su un periodo massimo di due mesi. Le parti si adopereranno in buona fede, ma senza obbligo di risultato, per trovare una soluzione che eviti la disdetta. Una soluzione può essere ad esempio l’offerta di un posto analogo. Al termine delle discussioni, il datore di lavoro può dare la disdetta. In caso di disdetta abusiva, sono previste sanzioni più severe, fino a un massimo di 10 mensilità. Questo miglioramento della protezione contro la disdetta nel Codice delle obbligazioni è stato adottato anche in risposta a diverse raccomandazioni dell’OIL alla Svizzera nel contesto della denuncia sporta dall’USS contro la Svizzera (v. n. 2.3.10.3.5).

289 RS 822.14