Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine

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dell’azienda distaccante attraverso la cooperazione amministrativa che questo Paese deve garantire allo Stato ospitante (v. n. 2.3.7.1). Tuttavia, l’assistenza all’esecuzione riguarda solo le sanzioni amministrative e non i crediti di diritto civile delle CP. Estendendo la responsabilità dell’appaltatore primario, nella maggior parte dei casi il foro competente per i crediti delle CP sarà in Svizzera. L’appaltatore primario è responsabile soltanto se si è dapprima proceduto invano o non si può procedere contro il subappaltatore. Per evitare disuguaglianze tra le aziende nazionali e le aziende distaccanti dell’UE, la responsabilità estesa, come quella già esistente per le condizioni lavorative e salariali, si applicherà anche agli appaltatori primari e ai subappaltatori nazionali.

La protezione dei salari deve essere garantita con le seguenti misure aggiuntive nell’ambito degli appalti pubblici, del Codice delle obbligazioni e del conferimento dell’obbligatorietà generale ai contratti collettivi di lavoro.

Certificazioni CCL nel settore degli acquisti pubblici

Già oggi gli offerenti che partecipano a un appalto pubblico sono tenuti a dimostrare di osservare le condizioni lavorative e salariali, in genere firmando un’autodichiarazione. Tuttavia, per il committente pubblico è difficile assicurarsi che tali condizioni siano effettivamente rispettate.

Il progetto prevede dunque d’imporre le certificazioni CCL in vigore nei settori con CCL dichiarati di obbligatorietà generale come strumenti standard per provare l’osservanza di determinate condizioni di partecipazione agli appalti pubblici nel settore delle costruzioni: conformemente alla modifica proposta della LAPub e alla raccomandazione prevista dalla Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB), gli offerenti che sottostanno a un CCL di obbligatorietà generale per prestazioni edili dovranno presentare una certificazione CCL come prova dell’osservanza delle condizioni lavorative e salariali. Se deve dichiarare i propri subappaltatori già al momento dell’aggiudicazione e questi ultimi sono sottoposti a un CCL di obbligatorietà generale, l’offerente deve altresì fornire la certificazione CCL per conto dei subappaltatori interessati. La certificazione CCL permette ai servizi d’acquisto di tutti i livelli federali di consultare i risultati disponibili in merito ai controlli realmente eseguiti prima di aggiudicare una commessa edile. Grazie a questa misura si può evitare di considerare le aziende che violano le condizioni salariali e lavorative. I servizi d’acquisto di vari Cantoni (p. es. Berna, Ginevra, Neuchâtel, Vaud e Vallese) hanno già acquisito esperienza in tale ambito.

La misura volta a valorizzare le certificazioni CCL rispetto all’autodichiarazione dell’offerente riguarda unicamente i settori dell’edilizia, del genio civile e dei rami accessori dell’edilizia e si applica agli offerenti svizzeri e stranieri come pure ai loro subappaltatori. Questa misura non è pertanto discriminatoria. Mentre le aziende svizzere sono sottoposte a un CCL in base al loro settore di attività, quelle straniere sono assegnate a un CCL specifico soltanto per l’attività che esercitano in Svizzera. Per le aziende straniere, quindi, la certificazione CCL si riferisce sempre all’attività esercitata in Svizzera. La misura è inoltre proporzionata allo scopo perseguito poiché la certificazione CCL è uno strumento già esistente, di facile e rapido utilizzo e poco