Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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LOCCL. Nel caso di un primo conferimento del carattere obbligatorio generale a un CCL devono ancora essere soddisfatti, come avviene finora, tutti e tre i quorum di cui all’articolo 2 numero 3.
Migliore protezione giuridica
La creazione del nuovo articolo nella LOCCL consente ai datori di lavoro non vincolati dal CCL (i cosiddetti «dissidenti»), dopo che una commissione paritetica di un CCL dichiarato di obbligatorietà generale ha avviato chiarimenti sull’assoggettamento a un CCL, di adire un tribunale civile per far chiarire l’assoggettamento presentando un’azione d’accertamento negativa. Questa disposizione si basa sull’articolo 88 CPC, che disciplina i requisiti generali per un’azione d’accertamento. La modifica è necessaria perché i chiarimenti sull’assoggettamento possono richiedere molto tempo e in base al diritto vigente il chiarimento dell’assoggettamento da parte di un tribunale può essere effettuato solo dopo la ricezione di una decisione di assoggettamento o di un’esecuzione. La modifica proposta tiene quindi conto dell’esigenza dei datori di lavoro non vincolati da un CCL di migliorare la loro protezione giuridica
Conformemente all’articolo 4 capoverso 2 LOCCL, i CCL dichiarati di obbligatorietà generale prevalgono sui CCL non dichiarati di obbligatorietà generale. Ciò può comportare l’applicazione di più CCL a una stessa azienda se questa svolge varie attività. Al fine di creare maggiore certezza giuridica e ottenere tempestiva chiarezza sull’eventuale assoggettamento a un CCL per il quale è stato richiesto il conferimento del carattere obbligatorio generale, le associazioni contraenti di un CCL non dichiarato di obbligatorietà generale devono, in casi ben definiti, poter chiedere all’autorità competente in materia di chiarire, nel campo d’applicazione dell’obbligatorietà generale, che i propri membri non rientrano nel campo d’applicazione aziendale di un CCL per il quale è stato richiesto il conferimento del carattere obbligatorio generale. Questa regolamentazione si applica solo se l’attività prevalente dei datori di lavoro interessati (aziende e parti di aziende) rientra nel campo di applicazione del CCL non dichiarato di obbligatorietà generale a cui devono attenersi.
2.3.7.2.3 Parità di trattamento in materia di tasse universitarie
Per quanto riguarda le tasse d’iscrizione alle università e alle scuole universitarie professionali, finanziate in maggioranza da fondi pubblici, la Svizzera si impegna a trattare gli studenti cittadini di uno Stato membro dell’UE allo stesso modo degli studenti svizzeri, indipendentemente dal luogo di residenza.
Oggi diverse scuole universitarie cantonali applicano tasse universitarie più elevate per gli studenti stranieri; la parità di trattamento tra i cittadini degli Stati membri dell’UE e gli studenti svizzeri genera quindi perdite finanziarie. Secondo uno studio di Ecoplan, nel 2024290 questa parità di trattamento avrebbe comportato una riduzione delle entrate di circa 17,3 milioni di franchi per le università e gli istituti universitari cantonali e di circa 4,5 milioni di franchi per le scuole universitarie professionali (ca.
290 www.sem.admin.ch> Pubblicazioni & servizi > Servizi > Ricerca e valutazione > Studie von Ecoplan vom 09.05.2025: «RFA zur Teilübernahme der Unionsbürgerrichtlinie UBRL. Auswirkungen auf die staatlichen Institutionen», disponibile in tedesco.