Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/47: Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» · 896 pagine
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21,8 mio. fr. in totale; cifre basate sul numero di studenti 2023/24, tasse universitarie 2024). Viene proposto che per un periodo di tempo limitato la Confederazione e i Cantoni si facciano carico in parti uguali delle perdite subite dopo l’entrata in vigore del Protocollo di modifica. La Confederazione versa la sua quota alle università cantonali, agli istituti universitari e alle scuole universitarie professionali in funzione di due criteri: le rispettive perdite e la rispettiva percentuale di studenti cittadini di uno Stato membro dell’UE che vengono in Svizzera per motivi di studio. In questo modo si tiene conto del fatto che le scuole universitarie sostengono in gran parte i costi per gli studenti provenienti dall’UE, a differenza di quanto accade nel caso degli studenti provenienti da altri Cantoni. La ripartizione percentuale dei due criteri verrà adattata in modo dinamico negli anni successivi. Il Consiglio federale propone che nel primo anno l’80 per cento del sussidio federale venga versato alle scuole universitarie che ne hanno diritto in base alle perdite effettive, mentre il 20 per cento in base alla percentuale di studenti cittadini di uno Stato membro dell’UE. Nei tre anni successivi queste percentuali potranno essere adattate in modo da attribuire un peso maggiore al criterio della percentuale di studenti.
Per poter erogare i sussidi federali è necessaria una modifica della legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU291).
2.3.7.3 Misure d’accompagnamento senza modifiche legislative
2.3.7.3.1 Immigrazione Piano di monitoraggio e processo decisionale interno relativo alla clausola di salvaguardia
In collaborazione con la SECO e l’UST, la SEM elaborerà un piano di monitoraggio per gli indicatori e i valori soglia che attivano la clausola di salvaguardia. Tale piano deve comprendere la definizione precisa degli indicatori nonché raccomandazioni sull’entità dei valori soglia e sull’attuazione pratica del monitoraggio (i calcoli concreti da impiegare, la periodicità del controllo degli indicatori e dei valori soglia, ecc.). In aggiunta agli strumenti attuali, il monitoraggio consente di osservare le ripercussioni dell’applicazione dell’ALC sull’immigrazione, sul mercato del lavoro, sulla sicurezza sociale nonché su altri settori, quali le abitazioni e i trasporti, e costituisce una base per decidere in merito all’attivazione della clausola di salvaguardia.
Allo stesso tempo la SEM elaborerà, in collaborazione con la SECO e il DFAE, un piano riguardante il processo decisionale interno relativo alla clausola di salvaguardia. Tale piano definirà le competenze all’interno dell’Amministrazione federale in merito alla richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia e stabilirà le tappe concrete da affrontare nel caso il Consiglio federale intenda esaminare l’attivazione della clausola di salvaguardia.
291 RS 414.20